Indennità sostitutiva ferie non godute e accessori sul credito del pubblico dipendente (TAR Toscana n. 883 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta al pubblico dipendente cessato dal servizio quando la mancata fruizione non dipenda da cause a lui imputabili, in applicazione dell’art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE e degli artt. 3 e 36 Costituzione. Allorché l’Amministrazione corrisponda in corso di giudizio le somme richieste, il ricorso resta fondato nei limiti degli accessori del credito, che risultano dovuti. La condanna dell’Amministrazione si estende pertanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi, con le limitazioni di cumulo previste dall’art. 22, 36° comma, l. n. 724/1994 e dall’art. 16, 6° comma, l. n. 412/1991, non incise dalla Corte cost. n. 459/2000 per il pubblico impiego. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, dopo un lungo periodo segnato da problematiche sanitarie e da provvedimenti di licenza straordinaria e aspettativa per un’infermità poi riconosciuta dipendente da causa di servizio, cessava dal servizio a domanda a decorrere dal 10 marzo 2016. Con istanza del 9 marzo 2016 chiedeva la corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario maturato e non fruito per complessivi n. 181 giorni nel periodo 2012-2016.

Il Comando Generale dell’Arma respingeva l’istanza, ritenendo inapplicabile la normativa eccezionale sulla monetizzazione delle ferie alla cessazione dall’impiego a domanda; il diniego era ribadito dal Raggruppamento Operativo Speciale. Il ricorrente impugnava così i provvedimenti, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennità, maggiorata di accessori legali.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva un’unica censura, fondata sulla violazione dell’art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE e degli artt. 3 e 36 Costituzione, per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva dei giorni di licenza maturati e non fruiti.

Costituitosi il Ministero della Difesa, questi depositava in data 8 ottobre 2021 documentazione dalla quale emergeva il pagamento di quanto richiesto, già avvenuto nel settembre 2021. Con ordinanza n. 716 del 2020 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare proposta nelle forme dell’ingiunzione provvisoria di pagamento, rilevandone l’attinenza a pretese economiche prive di natura stipendiale.

In data 10 aprile 2024 il ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo state corrisposte le somme poste a base del ricorso; con memoria del 20 maggio 2024 revocava però tale dichiarazione, rilevando la mancata corresponsione dei soli accessori del credito sulle somme riconosciute.

Su questa base il Collegio, richiamando la giurisprudenza ormai stabilizzata della Sezione (da ultimo la sentenza n. 648 del 30 maggio 2024), rilevava che l’Amministrazione aveva corrisposto in corso di giudizio quanto richiesto, ma non gli accessori, che risultano indubbiamente dovuti. Il ricorso era pertanto accolto nei soli limiti indicati in motivazione.

L’Amministrazione resistente veniva condannata a corrispondere la rivalutazione e gli interessi sulle somme erogate a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, con le limitazioni di cumulo previste dall’art. 22, 36° comma, l. n. 724/1994 e dall’art. 16, 6° comma, l. n. 412/1991. Le spese, liquidate in dispositivo e poste a carico della soccombenza, erano attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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