Permesso in sanatoria e distanze: inammissibile la censura sul titolo originario (TAR Toscana n. 2141 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria che investa esclusivamente difformità costruttive non modifica la sagoma, i volumi e le altezze assentiti dal titolo originario e, pertanto, non è impugnabile per la violazione delle distanze legali imputabile a quest’ultimo. La censura che di fatto contesti il titolo edilizio del 2016 senza averlo impugnato nei termini è inammissibile per difetto di interesse, poiché il suo accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente. Il provvedimento di accertamento delle violazioni edilizie costituisce il presupposto normativo della sanatoria: tra ingiunzione di demolizione e permesso in sanatoria non sussiste contraddittorietà estrinseca, né sorge alcun obbligo motivazionale in capo all’amministrazione. È inammissibile, infine, la censura avverso l’autorizzazione paesaggistica postuma se non sia stato impugnato il parere vincolante della Soprintendenza, contraddittore necessario.
Il Fatto
Nel 2008 una società acquistava dal Comune un fabbricato composto da tre unità immobiliari. Nel 2013 la stessa società chiedeva il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia sul medesimo immobile; previa autorizzazione paesaggistica, il Comune rilasciava il titolo nel dicembre 2016.
La ricorrente, proprietaria di un appartamento finitimo, nel 2017 proponeva azione di denuncia di nuova opera dinanzi al Tribunale civile, ottenendo un provvedimento che vietava la prosecuzione dell’attività sul rilievo della violazione delle distanze. Seguiva un’ingiunzione comunale di demolizione di opere eseguite in difformità dal titolo e, su istanza della società, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con accertamento di compatibilità paesaggistica. La ricorrente impugnava tale titolo con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio rileva che la doglianza poggia sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede civile, avente ad oggetto la progettualità dell’intervento assentito nel 2016: è quel provvedimento, e non la sanatoria, il titolo lesivo che andava impugnato nei termini.
Le difformità poi oggetto dei titoli in sanatoria non incidono sulla lamentata violazione delle distanze, perché non riguardano sagome, volumi e altezze, ma difformità costruttive per le quali è stata accertata la conformità postuma sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico. È la stessa ricorrente ad affermare che la violazione delle distanze è stata realizzata eseguendo l’intervento secondo quanto assentito nel 2016.
Il Tribunale esclude inoltre che il giudicato civile possa esplicare effetti invalidanti automatici sulla successiva attività amministrativa, esercitata con salvezza dei diritti dei terzi. L’azione di denuncia di nuova opera ha carattere strumentale e anticipatorio rispetto alla tutela di merito e si chiude con un provvedimento di natura interinale, tanto che la ricorrente ha avviato la fase di merito. Parimenti inammissibili sono le censure sull’autorizzazione paesaggistica postuma, non essendo stato impugnato il parere vincolante della Soprintendenza né notificato il ricorso al Ministero competente, contraddittore necessario.
Il secondo motivo è infondato. Non vi è contraddittorietà estrinseca tra ingiunzione di demolizione e titolo in sanatoria, poiché quest’ultimo è stato rilasciato in base al mero riscontro dei presupposti di legge, ossia la doppia conformità urbanistica ed edilizia. In simili evenienze non sussiste alcun obbligo motivazionale: l’accertamento delle violazioni edilizie è il presupposto stesso dell’istanza di sanatoria e la sua notificazione segna il dies a quo per la presentazione. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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