Indennità sostitutiva ferie non godute: onere di provare l’impossibilità (TAR Lazio n. 15041 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico collocato in quiescenza che invochi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è tenuto a provare di non aver potuto fruirne nell’anno di riferimento per causa a lui non imputabile. In difetto di tale prova opera il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non essendo certo che l’omesso godimento sia stato determinato dalla volontà del lavoratore. La disciplina nazionale, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non osta alla perdita del diritto quando il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si sia astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato posto in condizione di esercitare effettivamente tale diritto. L’impedimento addotto deve collocarsi entro l’anno di maturazione e riferirsi alla possibilità di richiedere e godere le ferie nel medesimo arco temporale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza dal 15 agosto 2015, conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno per l’accertamento del diritto all’indennità sostitutiva di trenta giorni di ferie maturate nel 2014 e non godute a causa di una malattia protrattasi fino all’anticipato collocamento in quiescenza per fisica inabilità.

L’istante riferiva di essere stato ricoverato dal 19 dicembre 2014 e, poi, posto in aspettativa per malattia senza soluzione di continuità fino al collocamento in quiescenza. La richiesta di monetizzazione avanzata l’8 settembre 2015 veniva respinta dalla Questura con due determinazioni del 2016, sul rilievo che la non fruizione non era imputabile a documentate esigenze personali o di servizio. Da qui il ricorso, per l’annullamento di tali atti e la condanna dell’Amministrazione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame rilevando che il ricorrente non ha in alcun modo provato di non aver potuto fruire delle ferie per impossibilità di richiederle e di fruirne nell’anno di riferimento. L’impedimento fatto valere — la malattia a seguito di tentato suicidio — si riferisce a un evento occorso solo al termine del 2014, il 19 dicembre, con conseguente spettanza dell’indennità per i soli quattro giorni di ferie richiesti con istanza del 31 ottobre 2014 e non goduti durante il successivo congedo straordinario: unici giorni per i quali l’Amministrazione ha espressamente riconosciuto il diritto alla liquidazione.

Non risulta in atti alcuna ulteriore richiesta, formale o informale, di fruizione delle ferie maturate nel 2014 che sia stata disattesa dall’ufficio. Assume rilievo, in tal senso, il contenuto del rapporto informativo dell’Amministrazione del 18 settembre 2015, dal quale emerge che il ricorrente ha regolarmente fruito di dieci giorni di congedo ordinario per il 2013 e di undici per il 2014, e che per i restanti giorni l’ufficio non aveva ricevuto domande di fruizione nell’anno successivo, né per motivi personali né per esigenze di servizio.

Ne discende l’operatività del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non essendo certo che l’omesso godimento non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non gli sia comunque imputabile. Il Collegio richiama in tal senso T.A.R. Catanzaro sez. I n. 1826 del 2025, T.A.R. Roma Lazio sez. V n. 2828 del 2025 e T.A.R. Napoli Campania sez. VI n. 1850 del 2024.

In senso conforme si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 18 gennaio 2024, causa C 218/22: se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si è astenuto dal fruire delle ferie retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il proprio diritto, l’art. 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita del diritto né alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria. Irrilevante, dunque, che il ricorrente avesse in animo di rinviare la fruizione dei trenta giorni ai primi mesi dell’anno successivo, non avendo mai formalizzato tale volontà. La pretesa va disattesa, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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