Indennità di trasferimento d’autorità al militare per ridislocazione del reparto (TAR Puglia n. 1020 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 1 legge n. 86/2001 spetta al militare che, già volontario in ferma prefissata e poi transitato in servizio permanente, sia destinato d’autorità a una sede che alla data del movimento non è ancora operativa, perché il reparto di riferimento è dislocato altrove. In tale ipotesi la destinazione non costituisce prima assegnazione, ma trasferimento d’autorità, connesso alla ridislocazione del reparto. Il principio resta fermo anche quando tra l’adozione del provvedimento di assegnazione e l’effettivo trasferimento intercorra un lasso di tempo notevole e ingiustificato. La qualificazione del movimento come trasferimento d’autorità prevale sulla differenza di status tra la fase della ferma prefissata e quella del servizio permanente effettivo, in ragione del carattere unitario della carriera militare.
Il Fatto
I ricorrenti, già volontari in ferma prefissata e poi transitati al servizio permanente, erano stati assegnati a un reparto con decorrenza dal 6 novembre 2012. Alla stessa data, però, presso la sede di destinazione era dislocato un altro reparto, e solo dal 19 dicembre 2012 fu ridislocato presso quella sede il reparto già di stanza a Bari. Su questo presupposto i militari avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico ex art. 1 legge n. 86/2001, deducendo che la destinazione non configurava una prima assegnazione ma un trasferimento d’autorità.
Un primo ricorso era stato dichiarato inammissibile per non consentita proposizione di ricorso collettivo. Con nota del 22 dicembre 2023 gli interessati avevano riproposto l’istanza. L’Amministrazione, con atto del 14 marzo 2024, aveva annullato il precedente diniego fondato sull’intervenuta prescrizione, senza però adottare alcun atto di liquidazione. Da qui il nuovo ricorso, affidato a un unico motivo di eccesso di potere e violazione della legge n. 86/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 46 del 7 gennaio 2025, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 1378 del 29 novembre 2023 su identica questione di fatto e di diritto. La pronuncia ricorda la giurisprudenza secondo cui i benefici non spettano in caso di assegnazione della prima sede, non equiparabile al trasferimento d’autorità neppure quando segua a una fase di addestramento, perché il volontario in ferma non è titolare di una sede di servizio in senso proprio.
Nel caso concreto, tuttavia, i trasferimenti furono disposti motu proprio dall’Amministrazione per soddisfare l’interesse a ridislocare il personale presso una sede che, alla data dei movimenti, non era ancora operativa. Il decreto di assegnazione era stato adottato il 16 luglio 2012, ben prima del trasferimento. Il notevole e ingiustificato lasso di tempo tra provvedimento ed esecuzione, privo di ragionevole motivazione, consente di qualificare il movimento come trasferimento d’autorità. I militari, inoltre, non avrebbero potuto dare esecuzione al trasferimento, non essendo identificabile alla data indicata alcuna sede di destinazione.
Il TAR prende atto dell’orientamento specifico formatosi su identica questione, pur rilevando l’opinabilità dei rilievi che svalutano la differenza tra lo status della ferma prefissata e quello del servizio permanente effettivo. La ferma prefissata individua un rapporto a termine, retto dagli artt. 953 ss. d.lgs. n. 66/2010, mentre l’ammissione al servizio permanente effettivo configura un rapporto d’impiego a tempo indeterminato, non automatico e condizionato a procedure selettive e a una graduatoria.
La destinazione a reparto con specifico incarico costituisce, in questa prospettiva, una prima assegnazione quale volontario in servizio permanente. Il Collegio richiama sul punto Ad. Plen. n. 1 del 29 gennaio 2016, che ha composto il contrasto in ordine alla corresponsione dell’indennità in caso di trasferimento per soppressione o diversa dislocazione del reparto. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto agli emolumenti richiesti e accessori di legge; le spese sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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