Accesso agli atti per docente precario: sì al controllo sulle riserve nelle GPS (TAR Lazio n. 12707 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990 non ha carattere esplorativo quando è finalizzata a verificare la corretta applicazione delle riserve e dei titoli di precedenza nelle procedure di assegnazione di contratti di lavoro a tempo determinato, essendo strumentale alla tutela della posizione giuridica del richiedente, anche ai fini dell’eventuale azione risarcitoria per perdita di chance lavorativa. Sussiste un rapporto di strumentalità tra la posizione soggettiva del richiedente e la documentazione ostensibile, purché l’interesse non si configuri come generico e indistinto al buon andamento dell’attività amministrativa. Gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, ancorché privatizzati, restano soggetti agli obblighi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., con conseguente obbligo di trasparenza e diritto di accesso in capo agli interessati.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria inserita nelle GPS della Provincia di Roma per le classi di concorso A018, A019 e ADSS, presentava domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. In data 29.10.2025, avanzava istanza di accesso agli atti al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere copia delle domande di inserimento presentate da docenti con punteggio inferiore che avevano ottenuto contratti, la documentazione sui titoli di riserva o precedenza dichiarati, l’elenco dei controinteressati, il contingente di posti e il prospetto dei candidati beneficiari di riserva.
L’Amministrazione negava l’accesso, eccependo la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale. La ricorrente impugnava il diniego, sostenendo che l’ostensione fosse necessaria per verificare la legittimità delle procedure di stipula di contratti e per tutelare la propria posizione anche in vista di un’eventuale azione risarcitoria per perdita di chance. Il Ministero si costituiva in giudizio e il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ritiene il ricorso fondato, rilevando la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. Il Collegio osserva che l’interesse della ricorrente ad accedere agli atti sussiste concretamente, essendo finalizzato a verificare la procedura di stipula dei contratti con altri docenti, gli eventuali titoli di riserva o precedenza vantati e la quota di posti destinata ai beneficiari di riserve. Tale interesse non si configura come meramente esplorativo, poiché la documentazione richiesta è specificamente individuata e strumentale alla tutela della posizione giuridica della ricorrente.
La Sezione richiama il proprio precedente orientamento per cui l’interesse che giustifica l’accesso può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico e indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, purché sussista un rapporto di strumentalità tra la posizione soggettiva e la documentazione richiesta. Nel caso di specie, tale rapporto è evidente, poiché la verifica riguarda procedure concorsuali che hanno inciso direttamente sulla posizione della ricorrente.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, pur avendo natura privatistica, restano assoggettati agli obblighi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., che giustificano l’obbligo di trasparenza e il diritto di accesso. Il TAR precisa che la circostanza che la ricorrente non avesse dichiarato titoli di riserva nella propria domanda è irrilevante ai fini dell’interesse conoscitivo.
Il ricorso viene accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti chiesti, nei limiti dell’interesse azionato. Il Collegio ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso entro trenta giorni e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
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Nota della Redazione
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