Obbligo del Comune di riperimetrare il vincolo boschivo su istanza del privato (TAR Lazio n. 914 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 16 e 39 delle NTA del PTPR del Lazio, in combinato disposto con l’art. 10, comma 5, della L.R. Lazio n. 24/1998, configurano un obbligo procedimentale in capo al Comune: su istanza dei soggetti interessati, l’ente è tenuto ad accertare l’effettiva destinazione del territorio nei casi di errata o incerta perimetrazione del vincolo boschivo. Tale obbligo non è subordinato alla sussistenza di un autonomo interesse pubblico, né alla proposizione dell’istanza in fase progettuale, né all’intangibilità dello stato dei luoghi a seguito di lavori. Il diniego di riperimetrazione motivato esclusivamente con argomenti procedimentali, senza verificare la fondatezza sostanziale della contestazione, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. L’azione di condanna al rilascio del provvedimento di riperimetrazione è ammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ove l’attività richiesta abbia carattere vincolato e non residuino margini di discrezionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 74.675, presentava al Comune un’istanza PAS per la realizzazione di un impianto agrovoltaico. A seguito dell’accesso dei Carabinieri Forestali, il Comune adottava un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che parte dell’area ricadesse in zona tutelata dal PTPR ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004. L’ordinanza veniva impugnata in separato giudizio.
La società, ritenendo incerta la perimetrazione del vincolo boschivo, chiedeva al Comune la verifica dell’effettiva destinazione dell’area e l’esatta riperimetrazione del limite dell’area sottoposta a vincolo, corredando l’istanza con una perizia tecnica di parte. Il Comune rigettava la richiesta, motivando con l’assenza di interesse pubblico alla revisione del vincolo, la circostanza che l’istanza avrebbe dovuto essere formulata in fase progettuale e l’inutilizzabilità delle aerofoto attuali, in quanto l’area risultava già modificata dai lavori. La società impugnava il diniego, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’amministrazione a provvedere alla riperimetrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di abuso del processo e di carenza di interesse sollevate dal Comune, ha ritenuto fondato il ricorso nella parte annullatoria. La nota di diniego si fondava su tre argomenti, tutti ritenuti inconsistenti. Quanto all’assenza di interesse pubblico, gli artt. 16 e 39 delle NTA del PTPR non subordinano la revisione della perimetrazione alla sussistenza di un interesse ulteriore rispetto a quello insito nella corretta rappresentazione cartografica: la loro ratio è correggere errori o incertezze a tutela sia dell’interesse pubblico alla corretta pianificazione, sia dell’interesse del privato a non subire compressioni del proprio diritto sulla base di dati cartografici inesatti. Il vincolo ha natura ricognitiva e opera solo nei limiti in cui il bene tutelato sia effettivamente sussistente: quando il privato produce elementi probatori sufficienti a contestarne la sussistenza, la P.A. ha l’obbligo di attivare il procedimento di rettifica e di determinarsi sull’istanza, non potendo negarla sulla base del mero dato cartografico senza verificare la fondatezza della contestazione.
Quanto alla pretesa intempestività, le NTA non prevedono alcun termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di riperimetrazione, né ancorano tale facoltà alla fase progettuale: l’incertezza può emergere in qualsiasi momento. Quanto infine all’alterazione dello stato dei luoghi, la circostanza che i lavori abbiano modificato l’area non esonera il Comune dall’obbligo di accertare la situazione preesistente, utilizzando le ortofoto riferite alla data di adozione del PTPR o altre fonti antecedenti ai lavori.
Il Collegio ha quindi ritenuto ammissibile la domanda di condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., accertando che la verifica dell’effettiva destinazione e la riperimetrazione del vincolo costituiscono un’attività vincolata in presenza di determinati presupposti. Gli artt. 16 e 39 NTA configurano un obbligo di accertamento in capo al Comune nei casi di errata o incerta perimetrazione; l’istanza della società, corredata da perizie tecniche, rappresentava un principio di prova dell’incertezza, sicché l’amministrazione non poteva sottrarsi all’accertamento in concreto della situazione di fatto.
La verificazione disposta in corso di causa ha confermato la fondatezza della pretesa: il perimetro del bosco reale non è congruente con la perimetrazione graficizzata dal PTPR, come risulta dalle verifiche sulle foto aeree dal 1988 al 2024 e dalle permanenze storiche. Il verificatore ha concluso che le rettifiche di perimetrazione sono necessarie per riconoscere il limite effettivo del bosco e che la proposta di riperimetrazione della ricorrente è suscettibile di positivo apprezzamento. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato al Comune di concludere l’istruttoria, procedendo alla riperimetrazione dell’area nel termine di sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine.
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Nota della Redazione
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