Indennità di trasferimento al militare per movimento da corso interno di avanzamento (TAR Lazio n. 487 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, l. 29 marzo 2001 n. 86 presuppone un movimento di sede disposto d’autorità dall’amministrazione. Non integra tale presupposto il trasferimento che consegue alla partecipazione volontaria del militare a una procedura interna di avanzamento per titoli ed esami: la domanda di partecipazione costituisce la causa efficiente del movimento, mentre la procedura rappresenta solo l’occasione o il mezzo attraverso cui il trasferimento si concretizza. Il requisito della distanza minima di dieci chilometri va misurato tra le sedi effettive di servizio, secondo l’ordinaria percorrenza stradale, e non tra le case comunali, essendo il criterio comunale inconferente rispetto alla funzione di ristoro del disagio assolta dall’emolumento. Il difetto del requisito autoritativo preclude il beneficio anche quando quello chilometrico risulti sussistente.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale del contingente di mare della Guardia di finanza, ha frequentato il corso allievi marescialli avviato in esito a un concorso interno per titoli ed esami riservato agli appartenenti al corpo già inquadrati nel contingente. Conseguì il grado di maresciallo e la specializzazione di nocchiere e venne trasferito dal Centro navale di Formia alla Scuola nautica di Gaeta.
Gli fu liquidata l’indennità di prima sistemazione ex art. 21, l. 18 dicembre 1973 n. 836, ma l’amministrazione negò l’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, rilevando una distanza di sette chilometri tra le case comunali di Gaeta e Formia, inferiore ai dieci richiesti. Il militare ha agito per l’accertamento del diritto, sostenendo che la distanza andrebbe misurata tra le sedi effettive di servizio. L’amministrazione ha eccepito che non si tratta di trasferimento d’autorità, ma di assegnazione al termine di un corso di formazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi su vicende analoghe (Cons. Stato, sez. I, parere 23 giugno 2021 n. 1087; sez. I, pareri 15 ottobre 2020 nn. 1592-1593 e 1595-1597). Muove dalla Adunanza plenaria n. 23 del 2011, che ha fissato in dieci chilometri la distanza minima rilevante, analogamente all’indennità di missione ex art. 3, l. n. 836 del 1973.
Il concetto di trasferimento ad altra sede implica il riferimento alla lontananza tra le sedi dei reparti di provenienza e di nuova assegnazione, da misurarsi secondo l’ordinaria percorrenza stradale e non in linea d’aria. Il criterio della distanza tra le case comunali è inconferente rispetto alla funzione di ristoro del disagio (Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2023 n. 5741; sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6789; sez. II, 30 giugno 2021 n. 4985). Nel caso concreto la distanza tra reparto di provenienza e di destinazione supera i dieci chilometri, come non contestato dall’amministrazione: sotto tale profilo il requisito chilometrico è sussistente.
Il ricorso è però infondato sul requisito della natura autoritativa. Il movimento è stato disposto all’esito della positiva frequenza a un corso interno per l’avanzamento di grado, avviato tramite concorso interno. La circostanza non era stata evocata nel diniego, ma in materia di diritti soggettivi è comunque rilevante: oggetto del giudizio non è la legittimità del diniego, bensì la spettanza dell’utilità patrimoniale.
La causa prossima, immediata e diretta del trasferimento è la domanda volontaria di partecipazione alla procedura. Senza di essa nessun trasferimento sarebbe avvenuto: la procedura di avanzamento è solo l’occasione o il mezzo, non la causa efficiente. Il fatto che il movimento soddisfi anche l’interesse dell’amministrazione non ne muta la natura, perché ogni trasferimento volontario passa comunque per la valutazione discrezionale dell’ente. Il collegio riafferma quindi che l’indennità non spetta quando il movimento consegua alla partecipazione a una procedura di avanzamento, non vertendosi in ipotesi di trasferimento d’autorità. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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