Nessun permesso lavoro per distaccato poi assunto in Italia (TAR Lombardia n. 470 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cittadino straniero entrato in Italia per un distacco transnazionale ex art. 27, comma 1, lett. i, e comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, e che nel corso del soggiorno instauri un diverso rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore italiano, non può ottenere un ordinario permesso per lavoro subordinato in forza della sola sopravvenienza del nuovo rapporto. Il rilascio di tale titolo presuppone il nulla osta al lavoro della Prefettura ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, subordinato al rispetto delle prescrizioni dell’art. 22, comma 2, all’acquisizione delle informazioni dalla questura e alla disponibilità di una quota di flussi d’ingresso. La sopravvenienza lavorativa rileva ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 solo entro un procedimento amministrativo già correttamente instaurato, non a sanare l’assenza dei presupposti legali.

Il Fatto

Il ricorrente, in possesso di un permesso di soggiorno rumeno con scadenza l’11.10.2023, otteneva dall’Ambasciata italiana a Bucarest un visto di tipo D per lavoro subordinato fuori quota, valido dall’1.3.2023 al 31.7.2023, ed entrava in Italia l’1.3.2023. Una società di diritto rumeno, operante nell’edilizia, aveva comunicato il distacco transnazionale di cinque lavoratori, tra cui il ricorrente, per il periodo dal 20.2.2023 al 31.7.2023, con sede di lavoro in provincia di Milano.

Il 16.3.2023 il ricorrente presentava tramite Poste Italiane istanza di rilascio del permesso per lavoro subordinato. Nel giugno 2023 veniva assunto da una società italiana con contratto a tempo parziale, rapporto poi prorogato fino al 31.5.2024. La Questura comunicava un preavviso di rigetto per mancanza del contratto di soggiorno e del modulo precompilato timbrato dallo Sportello Unico. Seguiva memoria difensiva e, infine, il diniego impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la motivazione del diniego. La Questura ha rilevato che il ricorrente non ha lavorato per la società rumena che aveva comunicato il distacco, bensì per una società italiana esercente un diverso settore. Ha escluso i presupposti dell’art. 27-quinquies d.lgs. n. 286/1998, per difetto di nulla osta e per la mancata presentazione allo Sportello Unico entro otto giorni dall’ingresso. Ha escluso anche quelli dell’art. 27-sexies, per la medesima omissione e perché il permesso «mobile ICT» non può eccedere la durata del titolo rilasciato dallo Stato membro di provenienza, già scaduto.

Il punto decisivo è processuale prima che sostanziale: il ricorrente non censura tale motivazione. Non rivendica un permesso ex art. 27, né un titolo per trasferimento intra-societario. La sua difesa si appunta sull’asserito diritto a un ordinario permesso per lavoro subordinato, in virtù del rapporto instaurato con la società italiana.

La Corte respinge questa impostazione. Il rilascio del titolo ordinario esige il nulla osta della Prefettura, che a sua volta presuppone l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio, l’alloggio idoneo, la proposta di contratto di soggiorno e l’asseverazione del datore, oltre alle informazioni della questura e a una quota di flussi disponibile. Nessuno di questi requisiti risulta integrato. La pretesa si colloca perciò al di fuori del paradigma legale.

Il richiamo all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non giova al ricorrente. La sopravvenienza di nuovi elementi non sana l’assenza ab origine dei presupposti del procedimento. Il Collegio osserva inoltre che le retribuzioni documentate risalgono solo a maggio-settembre 2023, non risultando provato il rapporto di lavoro al momento del ricorso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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