Ottemperanza e commissario ad acta sul risarcimento da affidamento diretto illegittimo (Cons. Stato n. 4099 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica il rispetto del giudicato formatosi sulla sentenza che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., abbia accertato l’an debeatur risarcitorio e fissato i criteri di quantificazione, onerando l’amministrazione a formulare una proposta in contraddittorio. Il quantum va calcolato sull’intero corrispettivo versato dall’amministrazione al soggetto affidatario in forza dell’accordo diretto dichiarato illegittimo, senza scomputi non documentati. La perdita di chance si determina riducendo l’utile in proporzione alla probabilità di aggiudicazione, desunta dalle caratteristiche del mercato e dall’andamento delle procedure similari, non dal numero di iscritti agli albi. Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio nomina un commissario ad acta con amplissimi poteri istruttori, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Una società operante nei servizi di supporto alla gestione delle tasse automobilistiche per conto di altre Regioni impugnava davanti al TAR Campania la delibera con cui la Giunta regionale aveva approvato lo schema di convenzione per l’affidamento diretto all’ACI dei servizi di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale per il triennio 2018-2020, oltre alla convenzione successivamente stipulata.

Respinto il ricorso in primo grado, la società appellava. La Sezione, dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Causa C-618/19), accoglieva l’appello con la sentenza n. 4247/2021, dichiarando illegittimo l’affidamento diretto e stabilendo che la Regione formulasse, entro sessanta giorni, una proposta risarcitoria secondo criteri analiticamente indicati. La proposta interveniva, ma era contestata dalla società; seguivano solleciti e interlocuzioni senza esito, fino al ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudicato: la sentenza ottemperanda ha accertato la spettanza del risarcimento e ne ha demandato la quantificazione a un procedimento in contraddittorio, nel quale la Regione era effettivamente onerata di formulare la proposta. Il thema decidendum concerne dunque l’esatta osservanza dei criteri ivi fissati.

Sul primo profilo, il giudicato impone di assumere quale base di calcolo l’intero corrispettivo versato all’ACI in conseguenza dell’accordo diretto illegittimo, pari a euro 13.904.463,53, comprensivo del corrispettivo fisso forfetario e di quelli a misura. La Regione aveva invece scomputato gli oneri del servizio postale, quantificati in euro 6.030.084, senza dar conto documentalmente dei presupposti logico-contabili della stima. La censura è pertanto fondata.

Quanto alla perdita di chance, la Regione aveva parametrato la stima al numero di soggetti iscritti all’albo dei gestori dei tributi locali. Tale criterio è errato: la sentenza richiama espressamente le caratteristiche del mercato e l’andamento delle procedure similari, imponendo di tener conto in via prioritaria delle gare svoltesi in altre Regioni con contesto economico affine.

Il Collegio esclude i presupposti per la condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ma — preso atto della perdurante inottemperanza e richiamata la precedente decisione della Sezione — accoglie l’istanza di nomina di un commissario ad acta nel Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega e ampi poteri istruttori, compresa l’acquisizione degli atti detenuti dalla Regione. Il compenso è liquidato in euro 2.000,00 a carico dell’amministrazione; le spese del giudizio di ottemperanza sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *