Indennità di trasferimento al militare rientrato dall’estero in sede diversa (TAR Campania n. 4428 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che estendeva l’indennità di trasferimento al personale impiegato all’estero all’atto del rientro in Italia, determina la riespansione del regime ordinario del comma 1. Quando il militare, al rientro dall’estero, è assegnato d’autorità a una sede ubicata in un Comune diverso e distante più di dieci chilometri da quella di provenienza, si integrano tutti i presupposti dell’indennità di trasferimento. La soluzione di continuità del servizio sul territorio nazionale, determinata dalla missione all’estero, non incide sul diritto. I disagi organizzativi ed economici del trasferimento imposto sono identici a quelli del personale mai impiegato fuori sede. Una diversa lettura produce disparità di trattamento tra militari trasferiti d’imperio.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio permanente, prestava servizio presso una sede in provincia di Varese. Nel 2014 veniva inviato in Turchia con mandato pluriennale, in forza dell’art. 1808 d.lgs. n. 66/2010. Nel 2018, per mutate esigenze nazionali, non veniva fatto rientrare nella sede originaria ma trasferito d’autorità a Lago Patria – Giugliano in Campania.
Con istanza del gennaio 2022 chiedeva l’indennità ex art. 1, comma 1, legge n. 86/2001. L’Amministrazione respingeva la richiesta qualificando il rientro come fattispecie del comma 4, abrogato dall’art. 1, comma 363, legge n. 190/2014, e negando che si fosse realizzato alcun trasferimento d’autorità. Il militare ricorreva quindi al TAR Campania per l’annullamento del diniego e l’accertamento del proprio diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 1 della legge n. 86/2001, applicabile ratione temporis. Il comma 1 riconosce l’indennità al personale trasferito d’autorità ad altra sede sita in un Comune diverso da quello di provenienza. Il comma 4, che la estendeva al personale impiegato all’estero all’atto del rientro in Italia, è stato abrogato dalla legge n. 190/2014.
Secondo il TAR, l’abrogazione ha fatto venir meno il riconoscimento automatico dell’indennità per il solo compimento di una missione estera, con conseguente riespansione del regime ordinario del comma 1. Se il militare riprende servizio nella medesima sede, in altra sede dello stesso Comune o in una sede distante meno di dieci chilometri, nessuna indennità è dovuta. Se invece è trasferito d’autorità in altro Comune e oltre i dieci chilometri, i presupposti sono integrati.
Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto, in particolare Cons. Stato, sez. II, n. 830 del 2025 sulla finalità dell’indennità di alleviare i disagi del trasferimento autoritativo, e Cons. Stato, sez. II, n. 2699 del 2023 sull’automatismo del beneficio, che non richiede prova del concreto pregiudizio. Richiama altresì T.R.G.A. Bolzano n. 127 del 2025 e T.A.R. Lazio n. 12240 del 2024, che individua la sede di riferimento in quella ove l’interessato prestava servizio prima dell’impiego all’estero.
La ratio della norma induce a escludere letture che rimettano l’applicazione all’assenza di un periodo di lavoro all’estero: comporterebbero una disparità di trattamento tra lavoratori attinti dal medesimo trasferimento d’imperio. La continuità del servizio in Italia non è quindi condizione del diritto. Nella specie, il trasferimento ha condotto a una sede distante oltre dieci chilometri dalla precedente: il diniego è illegittimo e il diritto va riconosciuto.
Il TAR annulla la nota avversata e condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute. Le stesse, avendo natura indennitaria, costituiscono un debito di valuta: non spetta la rivalutazione, ma gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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