Revocazione e abusi edilizi per la revoca del contributo pubblico (Cons. Stato n. 6559 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ordinaria il giudice amministrativo, ove ritenga sussistente la legittimità edilizia delle opere contestate, non è tenuto a esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame quando il rigetto discenda da una ragione assorbente di merito. Ai fini della revoca di un contributo pubblico subordinato alla regolarità edilizia dell’immobile, è sufficiente la presenza di anche un solo abuso tra quelli rilevati, restando irrilevante la contestualità tra la singola opera e la costruzione originaria. La nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinate unicamente a contenere impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali. La chiusura di varchi e la modifica della destinazione d’uso costituiscono abuso edilizio anche in assenza di incremento volumetrico.

Il Fatto

Il Condominio ricorrente ha agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610, che aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Napoli, nel 2013, aveva revocato un contributo di euro 150.000 riconosciuto nell’ambito del progetto “Sirena 3” per interventi di recupero di parti comuni dell’edificio.

La revoca era motivata dalla mancanza della conformità edilizia del fabbricato, requisito ineludibile ai fini della sovvenzione. Il Condominio lamentava che il giudice di appello fosse incorso in un errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per aver ritenuto incontestata la presenza degli abusi edilizi, pur essendo stati essi specificamente contestati nei precedenti gradi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la revocazione in ragione di una circostanza assorbente: l’edificio presenta effettivamente gli interventi abusivi indicati nella sentenza impugnata. Poiché ai fini della ricezione del contributo occorreva la regolarità edilizia, la presenza anche di un solo abuso è sufficiente a giustificare la revoca. Il Consiglio di Stato può pertanto soprassedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente.

Quanto al locale caldaia, si osserva che la contestualità costruttiva non attesta la regolarità dell’opera: occorrerebbe la descrizione nel progetto licenziato e il Condominio non ha fornito tale prova né contestato che il manufatto non fosse contemplato. L’attestazione di regolarità edilizia del 1979 si riferisce all’intero edificio e non specificamente al locale, potendo al più provare l’assenza di abusi a quella data. Il manufatto non integra un volume tecnico, poiché risulta solo che ospiti la caldaia, senza escludere altre destinazioni funzionali, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8835 del 2019 e n. 7289 del 2019.

Il tamponamento dei tre varchi costituisce abuso non già per la loro realizzazione, bensì per la chiusura, che determina il mutamento dell’aspetto esteriore del fabbricato indipendentemente dall’incremento volumetrico. Analogamente è irrilevante, per la guardiola del portiere, il tempo di costruzione della singola opera.

Quanto al piano seminterrato, la destinazione a parcheggio integra abusiva modifica della destinazione d’uso rispetto al “deposito di materiali” previsto dal titolo edilizio. Infine, per il manufatto sul terrazzo, la sentenza di appello resta incensurabile là dove ne rileva la generica qualificazione come volume tecnico senza chiarirne uso e destinazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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