Indennità di trasferimento al vincitore di selezione interna e natura d’ufficio (Cons. Stato n. 4792 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, il trasferimento conseguente al superamento di una selezione concorsuale interna è qualificabile come d’ufficio quando sia diretto a soddisfare in via primaria il prioritario interesse pubblico alla copertura di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte. Rileva, in senso contrario, l’assenza di novazione del rapporto di impiego e di cesure dello stesso, mentre non assumono rilievo le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato. La relativa pretesa ha natura di diritto soggettivo, connesso al rapporto di pubblico impiego: la tardiva impugnazione del diniego rispetto al termine di sessanta giorni non ne determina l’irricevibilità, operando il solo termine di prescrizione.

Il Fatto

Alcuni graduati appartenenti al Corpo forestale dello Stato, vincitori di un corso di formazione per vice ispettore, chiesero al Ministero delle politiche agricole il riconoscimento dell’indennità di trasferimento per le nuove sedi assegnate. L’amministrazione negò il beneficio con un provvedimento del 2014, sul presupposto che i movimenti non fossero d’ufficio, essendo seguiti al positivo esito di una selezione concorsuale interna.

Il TAR Lazio dichiarò irricevibile per tardività il ricorso di quanti avevano già ricevuto, nel 2012, un diniego individuale, accogliendo invece le istanze di coloro che non avevano presentato precedente istanza. Contro tale statuizione hanno proposto appello i graduati il cui ricorso era stato dichiarato irricevibile, deducendo la natura di diritto soggettivo della pretesa e l’avvenuta impugnazione di uno specifico provvedimento di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame sotto il profilo processuale. La tardiva impugnazione del diniego rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni non comporta irricevibilità, perché la materia involge diritti soggettivi connessi al rapporto di pubblico impiego, soggetti al solo termine di prescrizione, peraltro neppure eccepito. La statuizione di primo grado va quindi riformata.

Sul merito, il Consiglio di Stato rileva come l’amministrazione non abbia impugnato il capo della sentenza che riconosceva il diritto ai ricorrenti vittoriosi, né abbia contestato la ricorrenza degli altri requisiti di legge, quali la distanza tra le sedi e l’alterità del Comune. Tuttavia esclude la formazione di un giudicato interno esteso agli appellanti: pur a fronte di un giudizio unico, il petitum sostanziale riguarda diritti dei singoli e il giudicato si forma solo sui rapporti individuali.

Il primo giudice aveva arrestato la disamina delle eccezioni alla sola questione di rito. Trova pertanto applicazione l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., che consente alla parte diversa dall’appellante di riproporre domande ed eccezioni assorbite mediante memoria difensiva non notificata, depositata a pena di decadenza: evenienza verificatasi nella specie. Il Collegio esamina dunque il merito.

Richiamata la giurisprudenza di Sezione, e in particolare le pronunce Sez. II n. 2776 del 2021 e Sez. II n. 7875 del 2021, che a loro volta si fondano sull’Adunanza Plenaria n. 1 del 2016 e sull’Adunanza Plenaria n. 23 del 2011, il Consiglio di Stato conferma che il trasferimento derivante dalla selezione interna è d’ufficio, apparendo rivolto alla copertura di funzioni superiori o di maggiore responsabilità. Non emergono peculiarità idonee a far ritenere prevalenti le ragioni di interesse privato sottese al movimento.

L’appello è dunque accolto: in riforma della sentenza, è annullato il provvedimento di diniego, con accertamento del diritto all’indennità anche nei confronti degli appellanti. Le spese del doppio grado sono compensate per il peculiare dipanarsi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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