Revoca del permesso lungo periodo e irrilevanza delle sopravvenienze processuali (TAR Lombardia n. 48 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo si valuta secondo il principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. I fatti sopravvenuti dopo la conclusione del procedimento, ancorché favorevoli allo straniero e allegati in corso di causa, non possono essere valorizzati dal giudice amministrativo per dichiarare l’illegittimità dell’atto. L’art. 5, comma 5, del d.l.vo n. 286/1998 consente di considerare i nuovi elementi sopraggiunti, ma solo se esistenti e conosciuti dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento. Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, a norma dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; grava sul privato l’onere di chiedere un nuovo provvedimento all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2018 per lavoro subordinato, impugna il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del titolo. Il provvedimento si fonda su una valutazione di pericolosità sociale legata a esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ritenute prevalenti sull’unità familiare, essendo presenti in Italia la moglie e due figli minorenni.
Il ricorrente contesta la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, sostenendo che l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire le segnalazioni penali e l’ordinanza di custodia cautelare del GIP, senza valutare durata del soggiorno, disponibilità lavorativa e relazioni familiari. Impugna anche l’ordine di immediato allontanamento dallo Stato. In corso di causa allega sopravvenienze favorevoli: l’inserimento in un gruppo trattamentale e una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione delle sopravvenienze. Richiamata la Corte cost. n. 202 del 2021, ribadisce il principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto amministrativo si esamina con riguardo alla situazione esistente al momento della sua adozione. L’art. 5, comma 5, del d.l.vo n. 286/1998 non altera tale regola, perché si rivolge all’amministrazione e riguarda elementi conosciuti prima del provvedimento conclusivo.
Il Collegio prende espressamente le distanze da un diverso orientamento (Cons. Stato, sez. III, n. 4467/2022 e n. 5498/2023), secondo cui, quando il bene della vita ha natura personale, il giudice dovrebbe imporre all’amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti. Pur riconoscendo la trasformazione del processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto e il pieno accesso al fatto, il Tribunale ritiene che ciò non consenta di sostituire il giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni discrezionali riservate. Il limite è fissato dall’art. 34, comma 2, c.p.a.: il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e valorizzare fatti emersi solo in sede processuale equivarrebbe a sindacare poteri inesercitati.
Il Collegio sottolinea la distinzione tra procedimento e processo, che non formano un unicum senza soluzione di continuità, e ritiene che il sistema garantisca una duplice occasione di scrutinio, in sede amministrativa e giurisdizionale, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU. A fronte di sopravvenienze, è onere del privato chiedere un nuovo provvedimento all’amministrazione, soluzione più rapida e senza costi processuali.
Nel merito, il Tribunale esclude la fondatezza delle censure. Il richiamo agli artt. 4 e 5 anziché all’art. 9 del d.l.vo n. 286/1998 non incide sul contenuto della valutazione, avendo l’amministrazione applicato in concreto i presupposti della revoca, tra cui la pericolosità per l’ordine pubblico. Il provvedimento non si limita a recepire le segnalazioni penali, ma ricostruisce la personalità del ricorrente attraverso fatti reiterati dal 2006 al 2022, culminati nel tentativo di violenza sessuale. Il richiamo all’ordinanza cautelare integra una condivisione di giudizio accompagnata da considerazioni autonome. Il bilanciamento tra unità familiare e sicurezza pubblica è ritenuto ragionevole, e la mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso. Anche l’ordine di allontanamento è legittimo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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