Revoca del nulla osta e attesa occupazione per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 184 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, l’unica possibilità per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può che derivare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, atteso che l’instaurazione del rapporto lavorativo non si è mai perfezionata. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare proposta avverso il provvedimento di revoca, non ricorrendo i presupposti per una tutela interinale.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR il provvedimento del 13.02.2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 27.07.2024. Il ricorrente — che aveva ottenuto il nulla osta per motivi di lavoro — non aveva tuttavia sottoscritto il contratto di soggiorno, circostanza che aveva determinato l’intervento dell’Amministrazione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca, nonché la sospensione cautelare della sua efficacia, deducendo la possibilità di permanere nel territorio nazionale in attesa di occupazione. Si costituiva il Ministero dell’Interno, mentre non si costituiva la Prefettura di Parma.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale — espressamente condiviso — secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone che il precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e che la sua cessazione non sia imputabile al lavoratore. In altri termini, l’istituto della attesa occupazione non può operare quando il rapporto lavorativo non abbia mai avuto inizio, come accade nel caso della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il Collegio ha quindi ritenuto che dalla mancata sottoscrizione del contratto non possa che derivare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, essendo venuto meno il presupposto legittimante il titolo abilitativo all’ingresso per motivi di lavoro. Tale conclusione è stata posta a fondamento del rigetto dell’istanza cautelare, in assenza dei requisiti per la concessione della sospensione dell’atto impugnato. Il riferimento giurisprudenziale espresso è a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4839 del 04.06.2025.
Il TAR ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, rinviando la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato all’esito del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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