Revoca del divieto di detenzione armi e irrilevanza della prescrizione penale (Cons. Stato n. 4793 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi e di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, la sentenza che dichiara di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione dei reati contestati non elide la rilevanza prognostica negativa dei fatti oggetto del giudizio penale. L’Amministrazione può apprezzarli in autonomia ai fini della valutazione di affidabilità dell’interessato, in mancanza di un accertamento di segno contrario e dell’allegazione di congrui elementi a discarico. Quando non sia trascorso un significativo lasso temporale dai fatti, la revoca del divieto presuppone l’acquisizione di elementi favorevoli di particolare pregnanza, non risolvibili nella generica buona condotta, né nello stabile inserimento lavorativo e familiare.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Liguria il provvedimento con cui il Vice Prefetto della Provincia di Imperia aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi, dal quale era derivata anche la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio. All’origine dei provvedimenti limitativi vi era un procedimento penale, definito con sentenza che dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per sopravvenuta prescrizione.

Il diniego si fondava sull’assenza di nuovi e diversi elementi di valutazione idonei a sostenere un giudizio prognostico favorevole. Il TAR, con la sentenza n. 332 del 22 marzo 2023, respingeva il ricorso, rilevando che i fatti a fondamento dei reati non erano stati smentiti e che era intervenuta solo la prescrizione. L’originario ricorrente proponeva appello, lamentando carenza istruttoria e motivazionale e contestando l’onere probatorio addossatogli.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con riferimento alla mancata emersione di elementi favorevoli idonei a determinare la revisione del giudizio di inaffidabilità. Il Collegio sottolinea che, quando non sia trascorso un significativo lasso temporale dai fatti da cui l’Amministrazione ha desunto il pericolo di abuso delle armi, la revoca del divieto esige l’acquisizione di elementi favorevoli dotati di particolare pregnanza.

Tali elementi non possono risolversi nella generica buona condotta tenuta dall’interessato, né nel suo stabile inserimento lavorativo e familiare. Il percorso argomentativo valorizza la gravità dei fatti, consistenti nella illecita detenzione e porto di cartucce da caccia non denunciate e di altri strumenti atti ad offendere, condotta non contestata dall’appellante.

Il punto centrale riguarda gli effetti della pronuncia penale. La Corte esclude che all’intervenuta sentenza dichiarativa di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione possa riconoscersi valenza positiva. Tale pronuncia, infatti, non è idonea a elidere la rilevanza prognastica negativa dei fatti, apprezzabile dall’Amministrazione in via autonoma e ormai cristallizzata nei provvedimenti originari, in mancanza di un accertamento di segno contrario in sede penale e dell’allegazione di congrui elementi a discarico da parte dell’interessato.

Quanto alla condanna alle spese del primo grado, il Collegio rileva che essa non può derivare dall’accoglimento della domanda principale e costituisce conseguenza inevitabile della soccombenza, salvo circostanze eccezionali non dedotte né ravvisabili. La mancata costituzione della parte appellata esonera da ogni pronuncia sulle spese del grado di appello. L’appello è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *