Indennità di turno: il limite delle dieci ore riguarda il servizio, non la prestazione individuale (Cass. civ. Sez. Lav n. 4584 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità di turno, ai sensi dell’art. 22 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000, è subordinato all’istituzione di turni in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno dieci ore, nonché all’effettiva partecipazione del lavoratore ai turni così articolati. Il limite delle dieci ore attiene all’orario di apertura del servizio, non alla durata della prestazione individuale del dipendente, che può quindi essere inferiore. Il requisito dell’orario di servizio continuativo e quello della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese devono sussistere congiuntamente e prescindono dall’attestazione del dirigente richiesta dalla contrattazione decentrata.
Il Fatto
Un agente di polizia provinciale, adibito al servizio di vigilanza ittico-venatoria, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennità di turno prevista dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 2000, per il lavoro prestato in turni nel periodo 2004/2007.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la maggiorazione spettasse solo ai lavoratori impiegati continuativamente per almeno dieci ore consecutive. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma, accoglieva la domanda, affermando che l’indennità spetta ai dipendenti inseriti in servizi che richiedono un’apertura giornaliera di almeno dieci ore, ove risulti l’effettiva partecipazione ai turni. Avverso tale decisione la Provincia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 22 del CCNL e dell’art. 10 della contrattazione decentrata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, trattati congiuntamente i motivi di ricorso in quanto connessi, dà continuità al principio affermato dalla sentenza n. 8254 del 2010, precisandone la portata. L’equivoco in cui incorre la ricorrente è quello di riferire il limite delle dieci ore alla prestazione individuale del lavoratore, laddove esso attiene invece al servizio organizzato dall’amministrazione, la cui estensione oraria giornaliera consente l’articolazione in turni.
La Corte richiama il tenore testuale dell’art. 22 del CCNL, a norma del quale i turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore. Tale previsione non può essere interpretata nel senso di richiedere una prestazione individuale continuativa di dieci ore, che comporterebbe una sistematica attività di lavoro straordinario.
Le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno, che devono sussistere contemporaneamente, sono: un orario di servizio di almeno dieci ore; la continuità di tale orario, senza interruzioni; la distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni antimeridiani, pomeridiani e, se previsto, notturni nell’arco del mese. La funzione della turnazione è quella di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria minima.
La Corte ritiene inoltre inammissibile la censura relativa alla violazione della contrattazione decentrata, per l’assenza di indicazione delle clausole ermeneutiche che sarebbero state violate. Nel merito, l’accertamento della Corte territoriale, basato su elementi non contestati, ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni richieste: il servizio di vigilanza ittica si protrae per almeno dieci ore ed il lavoratore ha effettivamente partecipato ai turni.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con distrazione in favore del difensore del lavoratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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