Termine di 60 giorni per l’indennizzo da abbattimento bufalini è perentorio (Cons. Stato n. 9945 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per la presentazione della richiesta di indennizzo da abbattimento di capi bufalini infetti da brucellosi, previsto dall’art. 23 del D.M. n. 651/1994 come modificato dall’art. 2 del D.M. n. 429/1997, ha natura perentoria. La qualificazione del termine, in difetto di espressa definizione testuale, si ricava dalla ratio della sua introduzione e dalla finalità di rilievo pubblico che l’adempimento è diretto a soddisfare. Un termine perentorio può trovare fonte in una norma secondaria abilitata dalla fonte primaria a regolare il procedimento, anche quando la perentorietà non sia formalmente enunciata ma desumibile dall’utilità funzionale assegnata alla scadenza. La preclusione temporale è coerente con il termine di novanta giorni entro cui l’ASL deve liquidare e con gli obiettivi di tempestiva istruzione, programmazione e rendicontazione delle spese. Una prassi amministrativa contraria alla legge non è fonte normativa e non può fondare un legittimo affidamento.

Il Fatto

L’azienda appellante, operante nel casertano, tra novembre e dicembre 2022 ha abbattuto i capi bufalini infetti da brucellosi, suddivisi in gruppi, ottenendo dalla ASL le relative attestazioni. La doppia richiesta di indennizzo statale e regionale è pervenuta all’ASL solo l’8 novembre 2023, circa un anno dopo l’abbattimento di un gruppo di capi. L’ASL ha dapprima comunicato il preavviso di diniego e poi adottato il diniego definitivo, richiamando il superamento del termine di sessanta giorni previsto dalla normativa regolamentare.

L’allevatrice ha impugnato davanti al TAR Lazio il diniego, i presupposti decreti ministeriali e la nota regionale che qualificava il termine come non superabile. Il TAR, con sentenza breve, ha respinto il ricorso riconoscendo la perentorietà del termine. Propone appello deducendo la natura ordinatoria della scadenza, l’assenza di una fonte primaria che la qualifichi come perentoria e l’esistenza di una prassi contraria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal criterio metodologico consolidato: in difetto di espressa definizione testuale, la qualificazione di un termine come ordinatorio o perentorio si ricava dalla ragione della sua introduzione e dalla preminente finalità pubblica che l’adempimento in un arco temporale prefissato è indirizzato a soddisfare, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2014 e di Sez. III n. 996 del 2017.

La Corte chiarisce che non vi è ragione di dubitare che un termine perentorio trovi fonte in una norma secondaria autorizzata dalla fonte primaria a regolare il procedimento, quand’anche la perentorietà non sia formalmente indicata ma solo desumibile dall’utilità funzionale assegnata. L’art. 2 della legge n. 615/1964 demanda a decreto ministeriale la fissazione delle modalità di corresponsione dell’indennità, sicché i decreti attuativi operano entro l’ambito loro rimesso.

Decisiva è la ricostruzione del quadro normativo. Il termine è agganciato a un duplice adempimento: la presentazione dei certificati di abbattimento e, contestualmente, della richiesta di indennizzo. Tale concatenazione rivela la voluntas legis di avvincere le due procedure in una sequenza temporale unica, orientata all’istruzione e alla liquidazione entro termini contingentati. La relazione ministeriale e il parere del Consiglio di Stato del 1997 confermano l’obiettivo di evitare domande tardive e ritardi nell’erogazione, anche in funzione della rendicontazione all’Unione europea. La Corte ritiene che l’opposta lettura comporterebbe una sorta di condizione meramente potestativa in favore dell’allevatore, con sbilanciamento degli interessi privati rispetto a quelli pubblici.

Il conferimento della documentazione non è sufficiente alla liquidazione: occorre l’atto di impulso del privato, non surrogabile da iniziative d’ufficio. Quanto alla prassi invocata, la Corte rileva che non è comprovata, che il carattere perentorio è stato ribadito dal Decreto Dirigenziale Regionale n. 161 del 2021 e che il legittimo affidamento non può legittimare una prassi contraria alla legge, non essendo la prassi fonte normativa.

L’appello è dunque infondato e viene respinto. Le spese sono compensate in ragione della novità e del carattere interpretativo delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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