Errore materiale nell’offerta economica non emendabile oltre il documento (TAR Basilicata n. 6 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo se sussistono elementi univoci che lo riconducano a un vizio di trascrizione o compilazione, inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale. L’analisi deve concernere esclusivamente il documento recante l’errore e non elementi ad esso esterni o collaterali. Laddove la ricostruzione della volontà negoziale si estenda a una considerazione sistematica di altri atti di gara, si configura una ricostruzione logico-deduttiva incompatibile con i canoni dell’immediata evidenza e della pura materialità dell’errore, con conseguente inammissibilità di una successiva integrazione dell’offerta in violazione del divieto di soccorso istruttorio.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico del settore dei dispositivi medici, era stata esclusa dalla gara indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento della fornitura di dispositivi per chirurgia vascolare, relativamente al Lotto 100, avente ad oggetto stent periferici per un importo triennale a base d’asta pari a euro 703.800,00.
L’esclusione era stata disposta perché l’offerta economica presentata indicava quantità (180 unità) e importo (euro 122.400,00) riferiti al solo fabbisogno annuale, anziché a quello triennale richiesto dalla lex specialis. La ricorrente impugnava l’esclusione sostenendo che l’errata indicazione costituisse un mero errore materiale, emendabile con una semplice moltiplicazione per tre dei valori dichiarati, da qualificarsi quale presa d’atto da parte della stazione appaltante del chiarimento reso dall’operatore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’errore materiale nell’offerta economica è emendabile solo quando sia rilevabile ictu oculi dal solo documento che lo contiene, senza necessità di alcuna attività ermeneutica. La verifica deve limitarsi al testo dell’offerta e non può estendersi ad altri elementi, quali il disciplinare o i chiarimenti resi successivamente dall’operatore.
Nel caso di specie, l’offerta era stata generata attraverso il modulo automatico del sistema, che contemplava espressamente le colonne “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”. L’assenza di qualsiasi elemento interno al documento da cui desumere la riferibilità dei valori su base annua rendeva l’errore non immediatamente percepibile dalla stazione appaltante. La correzione proposta dalla ricorrente avrebbe richiesto un’apprezzabile attività ricostruttiva, qualificabile come inammissibile integrazione postuma dell’offerta economica.
La chiarezza della lex specialis è stata ritenuta inequivoca: l’art. 3 del Disciplinare qualificava l’appalto come avente ad oggetto la fornitura triennale di dispositivi medici, specificando per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. La circostanza che l’elenco dei fabbisogni indicasse i quantitativi su base annua non è stata considerata decisiva, in ragione della molteplicità degli indici espressivi dell’effettiva volontà della stazione appaltante.
Il Collegio ha infine evidenziato come l’emendabilità dell’errore avrebbe comportato una violazione dei principi di par condicio e di autoresponsabilità, nonché del divieto di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, atteso che il chiarimento dell’operatore era successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e dell’originalità della questione.
Nota della Redazione
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