Divieto prefettizio di detenere armi legittimo anche per fatti penalmente irrilevanti (TAR Calabria n. 1698 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a loro fondamento e dall’esito dei procedimenti penali. Il giudizio di inaffidabilità rientra nella discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza, che può valorizzare anche fatti isolati ma significativi, vicende non attinenti alla materia delle armi e situazioni personali non penalmente rilevanti. L’autorizzazione alla detenzione ha carattere eccezionale: le esigenze di incolumità prevalgono e la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica degli errori di fatto, del travisamento e della manifesta irrazionalità, senza sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Cosenza gli ha imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, notificato il 7 ottobre 2022. La misura recepiva la proposta del locale Comando dei Carabinieri, che aveva segnalato a carico dell’interessato diverse vicende penali: deferimenti per furto aggravato, violenza privata in concorso e una denuncia per minaccia aggravata a seguito di querela, tra il gennaio e l’agosto 2021.

Davanti al TAR il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e la manifesta illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto l’assenza delle condizioni per la misura, rilevando che i fatti sottesi derivavano tutti da querele di un unico soggetto, con il quale esistevano dissapori, e che tali querele non avevano avuto seguito perché infondate. In sede procedimentale, pur avendo ricevuto la comunicazione di avvio, non aveva formulato osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione logico-giuridica e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il quadro del TULPS: l’art. 11, comma 3, consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego; l’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43, comma 2, consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Su questa base il TAR ha ribadito il principio per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali, richiamando Cons. Stato, III, n. 3795 del 2022 e un proprio precedente del settembre 2026. La valutazione prefettizia è stata ritenuta scevra da vizi, perché ragionevole e logica: il giudizio di inaffidabilità è stato tratto da una serie di vicende penalmente rilevanti, secondo la valutazione tecnico-discrezionale dell’autorità procedente.

Il Collegio ha escluso che rilevino le circostanze riferite dal ricorrente sulla conflittualità con il denunciante: esse, semmai, dimostrano ancor di più l’opportunità della misura. Ha richiamato l’orientamento secondo cui l’autorizzazione alla detenzione è eccezionale e le esigenze di incolumità sono prevalenti, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Possono quindi assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, da cui desumere la non completa affidabilità nell’uso delle armi (Cons. Stato, III, n. 6812 del 2018; n. 2404 del 2017).

Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ha precisato che esso non è sostitutivo delle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, ma limitato alla verifica di errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità, nella specie non ricorrenti. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *