Omessa autonoma valutazione GIP e inefficacia parziale cautelare inammissibili (Cass. pen. Sez. 2 n. 9196 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’inefficacia della misura, prevista dall’art. 302 cod. proc. pen. per il mancato espletamento dell’interrogatorio a seguito della contestazione di elementi nuovi, opera esclusivamente in relazione ai fatti-reato per i quali l’adempimento sia stato omesso, non ravvisandosi nel sistema un principio di unicità e indissolubilità dell’ordinanza cautelare. La nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del GIP deve essere dedotta indicando gli aspetti specifici in relazione ai quali l’omissione avrebbe condotto a diverse conclusioni e allegando il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero. L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui accertamento si sottrae al sindacato di legittimità se assistito da motivazione logica. La doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è relativa quanto alle esigenze cautelari e assoluta quanto all’adeguatezza della sola misura carceraria, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione e di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (cd. Sacra Corona Unita). In sede di riesame, il Tribunale annullava parzialmente l’ordinanza genetica, dichiarando l’inefficacia della misura esclusivamente in relazione al reato di estorsione.

Avverso tale decisione l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancata declaratoria di inefficacia integrale della misura per omesso interrogatorio sui nuovi elementi; l’assenza di autonoma valutazione indiziaria da parte del GIP; l’insussistenza di gravi indizi per il reato associativo; l’insussistenza delle esigenze cautelari per il superamento delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Con riferimento al primo, ha richiamato il principio per cui l’inefficacia della misura per mancato interrogatorio conseguente alla contestazione di elementi nuovi opera soltanto con riguardo ai reati rispetto ai quali tale adempimento sia stato omesso, essendo configurabile un’inefficacia parziale del titolo cautelare.

Quanto al profilo della lamentata mancanza di autonoma valutazione, la Corte ha rilevato che l’eccezione non era corredata da alcuna specificazione ed era priva di supporto documentale. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto allegare al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero per consentire il vaglio di legittimità, onere non assolto.

Sull’insussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, il Collegio ha escluso qualsivoglia vizio logico nella motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente argomentato sulla base del contenuto di numerose conversazioni intercettate. L’interpretazione di tali dialoghi costituisce questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, atteso che dalle intercettazioni emergeva il ruolo attivo del ricorrente, partecipe di summit e strategie criminali, nonché la sua percezione di compensi per attività estorsive altrui.

È stata infine ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale correttamente applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ravvisando la recente e concreta partecipazione al sodalizio e l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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