Notifica della cartella da indirizzo PEC non in elenchi pubblici: valida se l’atto è riconducibile al mittente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6189 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento eseguita dall’Agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi non è né inesistente né nulla, essendo la riconducibilità dell’atto al mittente sufficiente ad escludere ogni vizio. L’unica norma che richiede la provenienza da un indirizzo risultante dai pubblici elenchi è l’art. 3-bis della legge n. 53/1994, relativa alle notifiche eseguite dagli avvocati, e non si estende alle notifiche compiute dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Per la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un difensore del libero foro non è necessaria alcuna delibera o formalità nei casi non riservati alla difesa erariale, né deve essere dimostrata la sussistenza dei relativi presupposti. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non ricorre quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle dieci cartelle di pagamento poste a fondamento dell’atto. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo l’atto non autonomamente impugnabile.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pur riconoscendo l’autonoma impugnabilità della comunicazione, rigettava l’appello della società, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle eseguite tramite posta elettronica certificata sulla base delle ricevute di avvenuta consegna. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, rimanendo intimato l’Agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sull’invalidità della costituzione dell’Agenzia con un difensore del libero foro, per mancata indicazione dell’atto con cui la questione era stata sottoposta al giudice di merito. Nel merito, il motivo è stato comunque rigettato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità nei casi non riservati dalla convenzione all’Avvocatura dello Stato, dovendosi ritenere implicitamente sussistente il presupposto normativo in assenza di allegazione e prova.
Il secondo motivo, relativo all’insufficiente prova delle notifiche e alla provenienza dei messaggi da un indirizzo non presente nell’elenco IPA, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto i documenti né indicato la loro collocazione nel fascicolo. Quanto all’indirizzo di provenienza, la Corte ha escluso l’inesistenza della notifica, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, e ha escluso la nullità: l’unica norma che impone la provenienza da pubblici elenchi è l’art. 3-bis legge n. 53/1994, riferita alle notifiche degli avvocati e non a quelle della pubblica amministrazione.
La disciplina applicabile, contenuta nell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nel testo vigente, richiede solo che il destinatario risulti dall’INI-PEC, senza alcuna previsione sull’indirizzo del mittente. In coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, la notifica da un indirizzo di natura istituzionale, riconducibile al mittente, è valida ed efficace anche se non incluso nei pubblici elenchi, restando al destinatario la possibilità di chiedere la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla cartella indicata, è stato giudicato infondato: la Commissione tributaria regionale si era pronunciata su tutte le cartelle, rendendo configurabile al più un errore del giudice d’appello e non certo un vizio di omessa pronuncia. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per l’oggettiva oscillazione del suo ambito applicativo e per la contraddittorietà con il contenuto della sentenza impugnata, che dava atto del deposito di documentazione relativa alla notifica della cartella contestata.
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Nota della Redazione
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