Inerenza dei costi e onere della prova nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7020 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, formalmente prospettata come violazione di legge in tema di inerenza dei costi e di onere della prova, tenda in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. L’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo l’esame sotto il profilo del vizio di motivazione, non più deducibile come tale dopo la riforma. La documentazione prodotta dal contribuente in sede giurisdizionale, non esibita all’invito dell’Ufficio, non è utilizzabile se non si dimostra che l’omessa produzione sia dipesa da causa non imputabile. È inammissibile la questione nuova, implicante accertamenti di fatto, non trattata nella sentenza impugnata e non dedotta con l’onere di autosufficienza. Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto della pretesa è implicito nella decisione adottata.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, emesso con metodo induttivo, e la successiva cartella di pagamento, con cui si recuperavano imposte dirette e indirette per il disconoscimento di componenti negativi di reddito. L’atto faceva seguito a un accesso presso il luogo di esercizio dell’attività, nel corso del quale era stata richiesta documentazione che il contribuente assumeva di non poter reperire. Questi ha dedotto che l’esistenza dei costi risultava da fatture di acquisto prodotte già in fase precontenziosa.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia ha respinto l’appello, rilevando che la documentazione non provava l’inerenza dei costi e che il contribuente non aveva dimostrato l’impossibilità di produrre quanto richiesto per causa a lui non imputabile. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 109, terzo comma, d.P.R. n. 917/1986, contestando la valutazione dell’inerenza e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte lo ha dichiarato infondato quanto all’apparenza della motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio è configurabile solo se non è enucleabile il percorso logico del giudice di appello, che nella specie risulta esaustivo.
Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui deduce mancanza o contraddittorietà della motivazione, non più deducibile in sede di legittimità, e quanto all’omesso esame di fatto decisivo, operando il principio della doppia conforme ex art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.
La Corte ha poi rilevato che il ricorrente, pur invocando norme di legge, mirava a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito, con surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. L’apprezzamento delle prove resta infatti rimesso al giudice del merito, salvo l’errore di percezione.
Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova della non imputabilità dell’omessa produzione iniziale. In secondo luogo ha introdotto l’argomento dell’assenza del termine ad adempiere, questione nuova non trattata nella sentenza impugnata, senza rispettare l’onere di autosufficienza del ricorso. La questione del mancato avvertimento può essere formulata in appello, ma non in cassazione, dove non sono consentite nuove indagini di fatto.
Il terzo motivo è infondato: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa, essendo sufficiente una motivazione che fornisca spiegazione logica della decisione. Il ricorso è stato rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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