Rimborso imposte su atto nullo: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15079 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, il contribuente che agisce per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 131/1986 riveste la posizione di attore in senso sostanziale, gravando su di lui l’onere di allegare e provare tutti i presupposti dell’istanza, ivi inclusa la non imputabilità alle parti della causa di nullità o annullamento dell’atto. Detta non imputabilità deve essere individuata in fattori esterni alla volontà delle parti e alla loro sfera di controllo, con esclusione delle ipotesi in cui l’invalidità derivi da illiceità dell’operazione nota o conoscibile, da dolo, simulazione o da violazione consapevole di norme. Essa è, inoltre, limitata alle sole patologie esistenti ab origine, non anche a quelle sopravvenute o a ragioni di mera inefficacia contrattuale. La valutazione in ordine alla sussistenza di tale requisito integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente cedeva un immobile alla cittadina svizzera, che successivamente lo rivendeva al figlio del primo venditore. Con ordinanza definitiva, il Tribunale dichiarava la nullità della compravendita per illiceità della causa, avendo l’operazione eluso la normativa svizzera sui limiti di trasferibilità immobiliare (c.d. Lex Koller), in violazione della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi. I contribuenti, parti degli atti dichiarati nulli, presentavano distinte istanze di rimborso delle imposte versate, rigettate dall’Ufficio e successivamente accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava il diniego dei rimborsi, ritenendo imputabile alle parti la causa di nullità. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile nella parte in cui, deducendo apparentemente la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 131/1986, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, surrettiziamente trasformando il giudizio di legittimità in un nuovo terzo grado di merito. L’apprezzamento delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alla conoscenza della normativa elvetica da parte della cittadina svizzera, è sottratto al sindacato di cassazione, salvo il controllo di logicità e correttezza giuridica della motivazione.
Nel merito, il motivo è stato reputato infondato in ragione della consolidata giurisprudenza secondo cui, ove la controversia concerna il rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso sostanziale. Su di lui grava l’onere di provare non solo l’intervenuta declaratoria di nullità del contratto, ma anche gli ulteriori presupposti dell’azione di ripetizione, rappresentati dalla non imputabilità del vizio alle parti e dalla non percorribilità di ratifica, convalida o conferma dell’atto invalido.
Quanto al requisito della non imputabilità, la Corte ne ha fornito una lettura restrittiva, chiarendo che esso ricorre solo in presenza di fattori esterni alla volontà e alla sfera di controllo delle parti. Ne restano escluse le ipotesi in cui l’invalidità derivi da illiceità dell’operazione nota o conoscibile, da dolo, simulazione o da violazione consapevole di norme, come pure le patologie sopravvenute o le ipotesi di mera inefficacia contrattuale. La sua sussistenza è rimessa a un accertamento di fatto del giudice di merito, che nel caso di specie aveva coerentemente escluso il requisito, non essendo la causa di nullità riconducibile a un evento esterno inevitabile e non controllabile dalle parti.
La sentenza impugnata ha pertanto fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio e di interpretazione della causa di non imputabilità, sicché il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla refusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il principio affermato conferma l’orientamento restrittivo in tema di rimborso delle imposte proporzionali in caso di nullità del negozio, richiedendo al contribuente una prova rigorosa dell’estraneità della patologia alla propria sfera di controllo.
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Nota della Redazione
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