Autotutela per false dichiarazioni interesse pubblico in re ipsa affidamento non tutelabile (TAR Campania n. 4553 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di titolo edilizio rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’amministrazione può esercitare l’autotutela anche oltre il termine annuale del comma 1, senza che tale superamento sia subordinato all’individuazione di un diverso termine di decorrenza. La ratio del termine decadenziale risiede nella tutela dell’affidamento del privato nella stabilità dell’atto ampliativo, affidamento che è tutelabile solo se conseguito senza colpa e in buona fede. Ove il provvedimento sia stato ottenuto mediante dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti, nessun affidamento meritevole può maturare, neppure in capo al terzo acquirente, dovendo la sua tutela trovare soddisfazione sul piano civilistico. In tali ipotesi l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è in re ipsa e la motivazione sulla ponderazione degli interessi può essere anche succinta.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale realizzato nel Comune di Nola mediante un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009 (cd. Piano casa). Il permesso di costruire era stato rilasciato ai proprietari originari, tra cui la stessa ricorrente, e poi volturato alla società acquirente dell’intero immobile, che aveva realizzato l’intervento e aveva venduto alla ricorrente la singola unità abitativa.
A seguito di un esposto, il Comune ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio e della SCIA in variante, rilevando che la rappresentazione grafica dello stato attuale dell’immobile recava destinazioni d’uso difformi da quelle legittime, così da superare la soglia del 70% di volumetria residenziale richiesta dalla normativa regionale. La comunicazione di avvio, adottata nel 2023, è stata notificata alla ricorrente solo nell’aprile 2024; il provvedimento definitivo è stato adottato il 29 aprile 2024. La ricorrente ha impugnato la determinazione deducendo vizi procedimentali e sostanziali, tra cui il superamento del termine annuale di autotutela, la lesione dell’affidamento e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi di natura sostanziale, per la loro attitudine a rendere superflua la disamina dei profili procedimentali. Quanto al secondo motivo, il Tribunale non aderisce all’orientamento che fa decorrere il termine annuale dalla scoperta del vizio. La lettera dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non prevede alcun limite temporale per l’annullamento dei provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni: l’affidamento, per essere tutelabile, deve essere conseguito senza colpa.
Anche il terzo motivo è infondato. La ricorrente non può invocare la propria estraneità al progetto, poiché ha presentato a proprio nome l’istanza contenente le dichiarazioni contestate, facendole proprie. Irrilevante è la mancanza della qualità di committente dei lavori, perché oggetto di contestazione non è la difformità delle opere, ma la veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta del titolo. Il Collegio ritiene che la buona fede del terzo acquirente non possa assumere rilievo ostativo all’autotutela, richiamando il principio secondo cui, diversamente opinando, si incoraggerebbero comportamenti opportunistici di chi, ottenuto il titolo con mezzi decettivi, lo trasferisca a terzi per sottrarsi alle conseguenze.
Quanto alla ponderazione degli interessi, il Tribunale ritiene che, in presenza di titolo rilasciato sulla base di falsa rappresentazione, l’interesse pubblico alla rimozione sia in re ipsa, perché l’ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato. L’esercizio dell’autotutela diviene doveroso e una motivazione anche succinta può ritenersi sufficiente, come affermato dalla giurisprudenza richiamata. Nel caso concreto risultano violati i presupposti di una disciplina temporanea ed eccezionale, con rilevanti deroghe alla pianificazione comunale e attribuzione di bonus volumetrici.
Il quinto motivo è parimenti respinto. Il Collegio non condivide l’orientamento che limita l’operatività del comma 2-bis ai soli casi in cui il privato abbia reso impossibile all’amministrazione la conoscenza dei fatti. La valutazione va operata caso per caso, verificando se sia maturato un affidamento meritevole: l’istruttoria non approfondita dell’amministrazione non può da sola determinare l’applicazione del termine annuale. Nel caso di specie il progettista aveva dichiarato la prevalenza residenziale sulla base dello stato di fatto e non di quello legittimo, con rappresentazione grafica incompleta e fuorviante.
Superati i vizi sostanziali, il primo motivo, di natura procedimentale, è assorbito: la ricorrente, anche se avesse ottenuto la proroga dei termini, non avrebbe potuto addurre elementi idonei a modificare l’esito del procedimento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese stante la natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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