La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore pubblico decorre in costanza di rapporto, anche nel lavoro formalmente autonomo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1701 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2948 cod. civ. (Corte cost. n. 63/1966) non si estende ai rapporti di pubblico impiego, né a quelli con enti pubblici, come precisato da Corte cost. n. 143/1969 e ribadito da Corte cost. n. 115/1975. Detto principio non trova applicazione neppure in caso di rapporto nullo, instaurato in via di mero fatto: il rapporto, diversamente da quanto accade nell’impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato, sicché il timore valorizzato dalla Corte costituzionale non può ravvisarsi rispetto a mere aspettative di stabilizzazione o di rinnovo del rapporto precario.
Il Fatto
Una dirigente medico di radiodiagnostica conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria locale, deducendo di aver prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 2009 al 2016 sulla base di nove contratti di lavoro autonomo stipulati ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. La lavoratrice chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la condanna al pagamento di differenze retributive e del TFR, oltre alla ricostruzione contributiva e previdenziale. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la Corte d’appello di Roma, respinto l’appello dell’ASL e accolto quello incidentale della lavoratrice in punto di spese, confermava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, valorizzando il pieno inserimento della professionista nell’organizzazione aziendale. L’ASL proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, in quanto diretti a censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine agli indici della subordinazione, richiamando il principio consolidato secondo cui rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione, non potendo il giudice arrestarsi al nomen iuris dato dalle parti al rapporto. Ha altresì ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso quanto alla denuncia di omessa pronuncia, avendo la Corte d’appello statuito sulla questione, sia pure ritenendo tardiva la contestazione, con apprezzamento riservato al giudice del merito.
Il quarto motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La ricorrente deduceva l’errore della Corte territoriale nell’aver escluso la decorrenza della prescrizione quinquennale in costanza del rapporto di lavoro pubblico. I giudici di legittimità hanno affermato che il principio di diritto, espresso da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi, secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto nei casi di lavoro formalmente autonomo poi accertato come subordinato, trova applicazione anche nell’impiego pubblico. La Corte ha valorizzato la pronuncia di Corte cost. n. 143/1969, la quale ha precisato che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2948 cod. civ., contenuta nella sentenza n. 63/1966, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia con lo Stato sia con altri enti pubblici.
La Corte ha inoltre richiamato le Sezioni Unite n. 31697/2023, che hanno escluso che il timore della perdita del posto, giustificativo della mancata decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto nel settore privato, possa ravvisarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge. Nel pubblico impiego, anche i rapporti temporanei e precari non presentano una normale attesa di rinnovazione, sicché la non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura stessa del rapporto, non idoneo a generare una situazione di timore di un evento incerto. Inoltre, la nullità del rapporto instaurato in via di mero fatto non determina alcuna differenza: in nessun caso il rapporto con un ente pubblico può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato.
In conclusione, la Corte ha accolto il quarto motivo, assorbito il quinto motivo in materia di spese e respinto gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a un nuovo esame sulla base del principio sopra richiamato e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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