Modifiche AIA e silenzio-assenso: la qualificazione spetta alla PA (Cons. Stato n. 8680 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione integrata ambientale, la qualificazione della natura sostanziale o non sostanziale delle modifiche progettate dell’impianto spetta all’amministrazione competente e non al gestore. La comunicazione del privato, corredata di perizia asseverata, non è idonea a scegliere l’iter procedimentale applicabile né a far decorrere il termine di consolidamento del silenzio-assenso. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 opera solo a valle della qualificazione amministrativa, poiché la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile nei soli limiti dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto. Il procedimento non richiede il preavviso di rigetto, non esaurendosi in un diniego assoluto ma nell’invito a presentare nuova domanda.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente era titolare di autorizzazione integrata ambientale per una centrale di gassificazione, rilasciata con due determinazioni regionali. Per adeguare l’impianto alla normativa sopravvenuta e alle BAT, comunicava alla Regione le modifiche progettate, qualificandole come non sostanziali e allegando una perizia tecnica asseverata.
La Regione riscontrava che le modifiche erano sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e invitava il gestore a presentare nuova domanda di autorizzazione. Il TAR Lazio rigettava il ricorso; il Consorzio appellava deducendo l’avvenuto consolidamento per silenzio-assenso e l’illegittima qualificazione delle varianti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il nodo centrale è l’individuazione del soggetto cui spetta qualificare le modifiche progettate. Per il collegio la risposta discende dal chiaro disposto dell’art. 29-nonies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006: è l’autorità competente a rilevare la sostanzialità e a darne notizia al gestore entro sessanta giorni.
La prospettazione del proponente, anche se supportata da perizia asseverata, non può risultare determinante. Diversamente opinando, il privato sceglierebbe con una mera dichiarazione l’iter procedimentale da seguire, abbreviando il termine di consolidamento a prescindere dalla consistenza delle modifiche. Ciò snaturerebbe l’istituto del silenzio-assenso, ampliandone a dismisura l’applicazione e riducendo le garanzie in un ambito sensibile come la tutela dell’ambiente e della salute.
Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Corte esclude che il procedimento richieda il preavviso di rigetto: l’iter non si conclude con un diniego assoluto, ma con la comunicazione della qualificazione e l’invito a presentare nuova domanda.
Sul merito della qualificazione, la valutazione regionale relativa alle tecnologie, al processo di combustione, ai cambiamenti impiantistici e all’uso di nuove materie prime costituisce espressione di discrezionalità tecnica, illustrata in modo puntuale e congruo. Non emergono profili di illogicità manifesta o errore di fatto e, come affermato dalla costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, n. 2248 del 2020), né il privato né il giudice possono sostituire la propria valutazione a quella dell’ente specializzato. Le pretese omissioni di pronuncia del TAR sono infine escluse, risultando trattati tutti i profili rilevanti. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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