Informativa antimafia e autorizzazioni sanitarie: rilevano le soglie dell’art. 91 (C.G.A.R.S. n. 352 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 consente di adottare l’informazione antimafia interdittiva anche in presenza di provvedimenti meramente autorizzatori, privi di rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, producendo essa gli effetti della comunicazione antimafia. Tale estensione non amplia però la sfera di applicabilità dell’istituto oltre i limiti quantitativi previsti dall’art. 91 cod. antimafia. Le soglie ivi fissate rilevano anche per le autorizzazioni economicamente minori: se non vi è luogo a comunicazione interdittiva, non può aversi neppure informazione interdittiva. La verifica sulle dimensioni dell’attività grava sulla prefettura e non può essere sostituita dal richiamo alla posizione di altra società. Il provvedimento adottato in difetto di tale verifica è illegittimo e va annullato, salvo il riesercizio del potere.
Il Fatto
La società appellante gestiva un caseificio, con attività di stoccaggio e distribuzione di prodotti caseari nella provincia di Trapani. A seguito di una informazione ex art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 resa dalla Prefettura, il dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP revocava le registrazioni relative ad alcuni mezzi di trasporto e il dipartimento regionale delle attività sanitarie revocava l’approval number dell’impianto.
La società impugnava davanti al TAR Sicilia la nota prefettizia e i provvedimenti di revoca. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’amministrazione di riesaminare, ma la prefettura adottava una nuova informativa interdittiva fondata sugli stessi elementi di fatto, con l’aggiunta di rapporti di parentela. Il giudice di primo grado dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, respingeva i motivi aggiunti e compensava le spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 89-bis ai provvedimenti di natura meramente autorizzatoria, che non configurino rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione né erogazioni di contributi. L’appellante sosteneva che l’informazione potesse essere emanata solo previo accertamento delle cause di decadenza dell’art. 67.
Il Consiglio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 3088 del 2015, secondo cui l’informazione antimafia assorbe la comunicazione e produce i medesimi effetti anche in assenza di rapporto contrattuale, perché l’infiltrazione mafiosa inquina l’economia legale anche nelle attività private soggette a mera autorizzazione. A tale orientamento si è affiancata la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2018, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 565 del 2017.
Il Collegio ritiene tuttavia che l’art. 89-bis non abbia inciso sulla disciplina della documentazione antimafia né abbia esteso l’applicabilità dell’informazione al di sotto dei limiti quantitativi fissati dall’art. 91. Le soglie previste per la comunicazione devono rilevare, in un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche per i provvedimenti autorizzatori non finalizzati a esborsi pubblici.
La ratio della scelta legislativa è individuata nella necessità di consentire ai soggetti solo destinatari di un tentativo di infiltrazione l’accesso a una lecita attività economica, evitando che l’alternativa sia tra inedia e delinquenza. La verifica concreta sulle dimensioni dell’attività spetta alla prefettura, considerando investimento iniziale e redditi prodotti o producibili.
Nel caso in esame la richiesta della documentazione riguardava sole autorizzazioni sanitarie, non procedure di affidamento né provvedimenti concessori, e mancava la verifica sulle dimensioni dell’attività, non supplita dal richiamo alla posizione di altra società. Il primo motivo è pertanto fondato: la sentenza è riformata, i provvedimenti annullati, salvo il riesercizio del potere; spese compensate.
Nota della Redazione
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