Revoca del porto d’armi e autonomia del giudizio di affidabilità rispetto all’assoluzione (TAR Calabria n. 316 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. per il porto d’armi è prognostico e preventivo, e si distingue dal giudizio penale di responsabilità, improntato a tassatività e funzione repressiva. L’amministrazione può apprezzare i fatti nella loro materialità e valorizzare vicende e frequentazioni prive di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Non è necessario che le condotte raggiungano la soglia del tentativo di reato: è sufficiente il rischio di abuso dell’arma. L’assoluzione con formula piena, sopravvenuta rispetto al provvedimento, non ne inficia la legittimità e può semmai fondare un riesame in sede di autotutela. Il sindacato del giudice amministrativo si limita a verificare il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile uso caccia, più volte rinnovata. La Questura di Catanzaro l’ha revocata ritenendolo inaffidabile, perché risultava indagato, unitamente ad altri, per la partecipazione a incontri con soggetti sottoposti a misura per ipotesi di reati estorsivi con metodo mafioso, con conseguente quadro di frequentazioni controindicate.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, richiamando l’ordinanza del Gip che aveva escluso la gravità indiziaria. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del Prefetto di Catanzaro che gli ha vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Ha poi documentato l’assoluzione con formula piena divenuta definitiva e il rigetto della proposta di misura di prevenzione, sostenendo il venir meno del presupposto di entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia. La detenzione di armi è ipotesi eccezionale: le esigenze di incolumità pubblica prevalgono e la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. La revoca o il diniego si fondano su un giudizio ampiamente discrezionale, che può valorizzare anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, sez. III, n. 5398/2014; Cons. Stato, sez. III, n. 2404/2017; Cons. Stato, sez. III, n. 6812/2018).
L’atto non ha natura sanzionatoria ma cautelare, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2974/2018). Per questo l’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti di reato e situazioni personali, anche non attinenti alla materia delle armi, e prescindere dagli esiti del procedimento penale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 3137/2022).
Il Collegio distingue nettamente i due giudizi. Quello di affidabilità è prognostico e precauzionale; quello penale è improntato a tassatività e richiede l’accertamento dei fatti al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Stante l’ampia discrezionalità, non si esige una motivazione particolare, salvo che le valutazioni risultino irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato, sez. III, n. 2294/2011; Cons. Stato, sez. III, n. 3687/2016). Il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione dell’autorità, ma verifica il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità (Cons. Stato, sez. III, n. 5678/2012).
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che l’amministrazione abbia motivato in modo adeguato e coerente. L’assunto non è la sottoposizione a processo, ma la vicinanza all’ambiente mafioso desumibile dalla partecipazione a una conversazione finalizzata a programmare un’ipotetica estorsione. Irrilevante è che le condotte non raggiungano la soglia del tentativo di reato: basta la non affidabilità rispetto al rischio di abuso dell’arma. L’assoluzione, fatto sopravvenuto, non inficia la legittimità dei provvedimenti e potrà semmai essere oggetto di autotutela.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della sua evoluzione.
Nota della Redazione
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