Appello inammissibile per difetto di ius postulandi del difensore non abilitato (C.G.A.R.S. n. 348 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto davanti al Consiglio di giustizia amministrativa da difensore non iscritto all’albo speciale delle giurisdizioni superiori è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 22, comma 2, c.p.a. L’atto introduttivo sottoscritto da soggetto privo di ius postulandi è nullo e insanabile, e la notificazione è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità. La successiva costituzione di un difensore abilitato non ha effetto sanante, perché l’ammissibilità del gravame si valuta al momento della sua introduzione, secondo il principio per cui quod nullum est non potest, tractu temporis, convalescere. Il rapporto processuale si instaura in capo al difensore in proprio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la parte sostanziale e condanna del difensore alle spese del grado.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune ha irrogato loro una sanzione pecuniaria e ingiunto il ripristino dei luoghi. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese.
Contro quella sentenza è stato proposto appello, notificato e depositato dal medesimo difensore. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza. Con ordinanza collegiale il C.G.A.R.S. ha rilevato d’ufficio la questione dell’inammissibilità del gravame, sottoponendola al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per il difetto di iscrizione del difensore all’albo delle giurisdizioni superiori. Gli appellanti hanno poi nominato un nuovo difensore e, in seguito, dichiarato di non avere più interesse alla decisione per la sopravvenuta presentazione di istanza di accertamento di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone il ministero di avvocato ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, qual è il C.G.A.R.S. Da tale previsione discende la nullità di ogni atto compiuto da soggetto sfornito dello ius postulandi: l’atto non sottoscritto da legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, come affermato dalla Corte di cassazione n. 17317/2020.
La Corte qualifica la notificazione compiuta da difensore privo di patrocinio come inesistente, non semplicemente nulla, richiamando i propri precedenti e quelli del Cons. Stato n. 1963/2019 e n. 2695/2017. Parimenti inesistente è l’autenticazione della firma dell’appellante effettuata da avvocato non abilitato, perché la validità dell’autenticazione è connessa all’abilitazione a difendere in giudizio, con inefficacia della procura ad litem.
Nel caso concreto, il difensore risultava iscritto all’albo speciale solo dal 20 ottobre 2023, secondo la certificazione del Consiglio dell’Ordine resa in ottemperanza all’ordinanza collegiale. Poiché redazione dell’atto, autentica del mandato e notifica sono anteriori a quella data, l’appello è affetto da nullità con travolgimento di tutti gli atti successivi. La costituzione del nuovo difensore, che insiste nell’atto di appello, è inidonea a superare la causa di inammissibilità: si risolve in una pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilità, impossibile perché sottoscrizione e procura devono esistere al momento in cui il ricorso svolge la funzione di atto introduttivo.
Quanto alle spese, il Collegio aderisce all’insegnamento di Cass. civ. sez. lav. n. 17317/2020: il rapporto processuale si instaura in capo al difensore in proprio, che non è in grado di rappresentare la parte sostanziale. Ne deriva che la sentenza di primo grado passa in giudicato per la parte, e che il difensore è condannato personalmente alle spese del grado.
La Corte esclude l’accoglimento della richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: essa presuppone la pendenza di un giudizio validamente instaurato, che nella specie difetta. Rilevata la condotta meritevole di valutazione disciplinare e di verosimile responsabilità penale ex art. 348 cod. pen., il Collegio ordina la trasmissione della sentenza al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio dell’Ordine di Catania e alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 331, comma 4, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione
- Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio