Revisione prezzi dopo interpello ex art 110 con decorrenza dal nuovo contratto (TAR Lombardia n. 351 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto stipulato dalla stazione appaltante all’esito della procedura di interpello prevista dall’art. 110 d.lgs. n. 50/2016, a seguito di risoluzione del contratto originario, non è in rapporto di continuità con il contratto risolto quando sia stato concluso a condizioni differenti da quelle offerte dall’originario aggiudicatario e dall’offerente interpellato, per durata e corrispettivi. Ne deriva che, in presenza di una clausola di revisione prezzi che la collega al secondo anno del periodo contrattuale, il dies a quo va individuato nella data di stipula del nuovo contratto e non in quella dell’accordo quadro presupposto. La revisione è pertanto esclusa per l’anno in cui il nuovo contratto è stato concluso. Il giudice che dubiti della regolarità dell’affidamento può rimettere gli atti alla Procura presso la Corte dei conti.
Il Fatto
Una centrale di committenza regionale indisse nel 2017 una gara a procedura aperta per un accordo quadro di facility management, articolata in lotti. Il lotto di interesse fu aggiudicato a un operatore economico e la struttura sanitaria destinataria aderì alla convenzione, con avvio del servizio nel febbraio 2020.
Nel dicembre 2021 la struttura deliberò il recesso per inadempimento dell’appaltatore, con effetto dal febbraio 2022, e avviò l’interpello degli operatori in graduatoria. All’esito di una trattativa durata alcuni mesi, il servizio fu affidato al raggruppamento secondo classificato, con contratto stipulato l’8 giugno 2022. Per il 2022 la società affidataria chiese la revisione prezzi, quantificata in oltre tre milioni di euro, e la stazione appaltante la respinse sul rilievo che nessuna revisione spettava per il primo anno contrattuale. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il richiamo, contenuto nella clausola di revisione, al secondo anno del periodo contrattuale dovesse riferirsi all’accordo quadro e non al contratto attuativo. Poiché l’art. 2.2.2 del capitolato tecnico menziona espressamente il contratto quadro per individuare il primo aggiornamento, la stessa lettura andava estesa alle altre previsioni. In alternativa, l’affidamento ex art. 110 d.lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto considerarsi in linea di continuità con il contratto risolto, essendo destinato al completamento del medesimo servizio.
Il Collegio individua il punto risolutivo nell’assenza di continuità tra i due contratti. L’art. 110, secondo comma, d.lgs. n. 50/2016 prescrive che l’affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Tale prescrizione mal si concilia con il rinvio, contenuto nella delibera di affidamento, a una successiva e diversa proposta.
La stessa amministrazione resistente ammette che, dopo la delibera, si svolse una trattativa sfociata in un contratto con variazioni rispetto a quanto pattuito con l’originario aggiudicatario. Le differenze riguardano la durata, riportata a cinque anni, e il canone complessivo, pari a oltre ventitré milioni di euro, importo che non corrisponde né a quello del contratto risolto né a quello offerto in gara dal raggruppamento subentrato. Per la fornitura di energia primaria il nuovo contratto prevede un corrispettivo di oltre un milione e trecentomila euro, a fronte degli ottocentotrentasettemila offerti in gara e dei settecentoquarantanovemila previsti dall’originario appaltatore. Prezzo e durata dimostrano dunque che è stato stipulato un contratto affatto nuovo.
Il Collegio esclude inoltre che i maggiori compensi costituiscano una prima applicazione della revisione: il nuovo contratto fissa corrispettivi invariati per tutta la durata, salvo il richiamo al paragrafo 2.2, e la ricorrente non prova che gli importi corrispondano alle somme dovute a titolo di revisione. La clausola va quindi letta nel senso che il contratto richiamato è lo stesso nuovo contratto che la richiama, stipulato l’8 giugno 2022: ciò esclude ogni revisione per il 2022. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Il Collegio dubita infine della regolarità dell’assegnazione, avvenuta con modalità e condizioni non conformi al principio del risultato e a quello dell’accesso al mercato, e rimette la sentenza e l’intero fascicolo alla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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