Informativa antimafia e decadenza della SCIA: cancellazione dal registro delle imprese (TAR Calabria n. 1233 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia comunicata alla Camera di commercio, ove non revocata né sospesa al momento dell’adozione del provvedimento, comporta la decadenza della SCIA relativa al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese. In presenza dell’informativa, l’amministrazione non conserva alcun margine di discrezionalità e la natura vincolata del provvedimento la dispensa dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento alla società interdetta. L’assoggettamento dell’attività a SCIA è irrilevante, perché anche le attività soggette a regime autorizzatorio o a segnalazione soggiacciono alle informative antimafia. Le conclusioni non violano i parametri di cui agli artt. 41 e 97 Cost. né le garanzie convenzionali ed eurounitarie.

Il Fatto

Il nuovo amministratore e legale rappresentante della società ricorrente presentava alla Camera di commercio una SCIA con cui dichiarava il possesso dei requisiti prestabiliti dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2011 per il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese delle attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

Successivamente la Prefettura comunicava alla Camera di commercio l’emissione di un’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 3, 90 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 nei confronti della società. La Camera di commercio adottava quindi il provvedimento di decadenza della SCIA e di cancellazione dell’attività dal registro delle imprese, per sopravvenuta mancanza dei requisiti del titolare. La società impugnava la determinazione davanti al TAR, contestando tra l’altro la tardività dell’intervento e l’estraneità dell’informativa ai requisiti di onorabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Camera di commercio, che richiamava la competenza del giudice del registro ex artt. 2188 e ss. cod. civ.. L’eccezione è infondata: il provvedimento impugnato opera sul piano dell’autotutela rispetto alla SCIA, mentre la cancellazione dal registro ne costituisce effetto necessitato e conseguenziale. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, le censure vengono scrutinate congiuntamente perché interconnesse, e si rivelano infondate. Il Collegio premette che, dalla nota richiamata, risulta che la società era stata attinta da un’informazione interdittiva antimafia e che la stessa non era venuta meno al momento dell’adozione del provvedimento. Quel momento, osserva il TAR, è il punto di riferimento per valutare la legittimità dell’atto.

Richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa — segnatamente Cons. Stato n. 672 del 14 febbraio 2017 e Cons. Stato n. 3182 del 20.04.2021 — la sentenza afferma che, di fronte all’informativa antimafia, non residua alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione nella cancellazione dell’iscrizione. La natura vincolata del provvedimento dispensa l’amministrazione dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione o all’inibizione dell’attività.

Il fatto che l’attività sia soggetta a SCIA — e non ad autorizzazione — è irrilevante. Il Collegio richiama TAR Calabria n. 2230 del 09.12.2022: anche le attività soggette a regime autorizzatorio o a segnalazione soggiacciono alle informative antimafia, perché la prevenzione del fenomeno mafioso non può limitarsi ai contratti pubblici, alle concessioni e alle sovvenzioni.

Quanto ai rilievi di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, il TAR li ritiene manifestamente infondati richiamando Cons. Stato n. 2343 del 18.4.2018: le libertà imprenditoriali costituiscono estrinsecazione dell’iniziativa economica privata e su di esse riverbera il ragionevole bilanciamento perseguito dallo strumento dell’informativa tra interesse privato e interesse pubblico. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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