Legami familiari e continuità gestionale fondano l’interdittiva antimafia (TAR Calabria n. 1232 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello dell’accertamento penale dell’appartenenza mafiosa, essendo sufficiente un quadro indiziario, anche atipico, dal quale inferire secondo il criterio del più probabile che non il pericolo di infiltrazione. Il giudizio prognostico va condotto in visione sistemica e non parcellizzata degli elementi, valorizzando legami di parentela, rapporti commerciali con imprese controindicate e anomali assetti gestori. Le modifiche societarie intervenute dopo l’accesso non hanno efficacia liberatoria automatica quando i nuovi assetti non recidono il collegamento con il circuito familiare e imprenditoriale di riferimento.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel commercio all’ingrosso, era partecipata quasi integralmente dal Comune, che ne aveva richiesto la verifica antimafia alla Prefettura. All’esito degli accertamenti l’Autorità emetteva interdittiva antimafia, ravvisando il rischio di infiltrazione e di asservimento dell’impresa agli interessi della criminalità organizzata.

Il provvedimento valorizzava la posizione dei soci e dei dipendenti, legati da vincoli di parentela con esponenti di spicco di una cosca, i rapporti commerciali con soggetti controindicati e la riconducibilità dell’attività al circuito economico familiare. La società impugnava chiedendo l’annullamento, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e carenza di attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’assetto consolidato in materia, secondo cui l’interdittiva può fondarsi su fatti e vicende di valore sintomatico e indiziario, anche risalenti nel tempo. Non occorre provare l’avvenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre il pericolo di ingerenza, secondo il criterio del più probabile che non.

Il Tribunale ribadisce che il campo valutativo prefettizio si arresta solo di fronte a un fatto inesistente o obiettivamente non sintomatico. Gli indici di infiltrazione costituiscono un catalogo aperto, idoneo ad adattarsi alle forme mutevoli dei metodi mafiosi. Tra essi rilevano i rapporti di parentela, quando assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare dell’impresa nel quadro della regia clanica.

Nel caso concreto la società è apparsa pienamente inserita nel circuito familiare ed economico di un’egemonia acclarata nel settore di riferimento. Il Collegio valorizza il collegamento diretto con altra impresa parimenti interdetta, la coincidenza delle compagini societarie e dei luoghi di attività, i rapporti con soggetti controindicati. La continuità gestionale familiare è ritenuta elemento significativo del giudizio probabilistico.

Quanto alle modifiche societarie intervenute dopo l’accesso, il Tribunale esclude che abbiano efficacia immediatamente liberatoria. Il nuovo amministratore non era estraneo al circuito di relazioni della famiglia e la cessione delle quote è stata ragionevolmente letta come modalità surrettizia di continuità aziendale.

La dedotta marginalità dei rapporti commerciali con imprese controindicate è respinta: considerati nel complesso e non parcellizzati, tali rapporti non risultano propriamente marginali. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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