Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora sollecitatoria (TAR Lombardia n. 253 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, legittima la domanda di esecuzione innanzi al giudice amministrativo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va quantificata in misura immediatamente punitiva, dovendosi bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. La sua commisurazione agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e con effetto liberatorio in caso di adempimento nel termine assegnato, realizza la certezza del costo dell’inerzia e favorisce l’esecuzione spontanea. Il relativo calcolo può essere rimesso al commissario ad acta, che vi provvede d’ufficio unitamente al pagamento del debito principale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.204,05 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 2 febbraio 2024, non ha ricevuto esecuzione. La ricorrente deduce l’intervenuto passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio. Chiede quindi l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta il passaggio in giudicato della sentenza azionata e rileva che il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, è ampiamente decorso. La notifica del titolo risale al 2 febbraio 2024, quella del ricorso al 31 luglio 2024. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è dunque integrato.
Il Tribunale osserva inoltre che, per effetto della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. Il dato conferma l’azionabilità del titolo.
Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza, salvo il pagamento delle spese legali già eseguito dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, o un delegato, senza diritto a compenso in ragione dell’incarico interno alla struttura debitrice. Ove i capitoli di bilancio siano insufficienti, il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del D.L. 669/1996.
Sulla penalità di mora il Collegio ritiene che il ritardo giustifichi l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma con finalità prevalentemente sollecitatoria. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: occorre bilanciare la funzione sanzionatoria con quella di stimolo all’adempimento, creando la certezza del costo dell’inerzia e assegnando un termine con effetto liberatorio. Solo il superamento del termine perentorio fa scattare la sanzione, con applicazione retroattiva dalla comunicazione della sentenza. La misura è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con calcolo demandato d’ufficio al commissario ad acta e pagamento contestuale al debito. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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