Volume tecnico accessorio al capannone e sanzione ripristinatoria illegittima (Cons. Stato n. 10227 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il manufatto destinato a ospitare impianti tecnologici essenziali al funzionamento della costruzione principale, per la sua funzione servente e le ridotte dimensioni, integra il volume tecnico e non costituisce opera soggetta a permesso di costruire. Ove l’intervento risulti privo di titolo edilizio, la sanzione ripristinatoria è legittima solo quando l’opera non sia qualificabile come pertinenza o volume tecnico; in tal caso va applicata la sanzione pecuniaria. L’autonomia tra valutazione urbanistica e valutazione paesaggistica non consente di qualificare diversamente il medesimo manufatto già riconosciuto come volume tecnico in sede di sanatoria paesaggistica, pena un giudizio illogico e irrazionale.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un capannone produttivo al quale risulta annessa una struttura metallica con funzione di armadio di protezione dei compressori collocati all’esterno del corpo principale dell’edificio. Con provvedimento del 2019 il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione del manufatto, ritenendolo abusivo perché estraneo all’attività edilizia libera e privo di certificazione di compatibilità paesaggistica.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 104/2023, ha respinto il ricorso. Ha escluso che il certificato di agibilità potesse surrogare un valido titolo edilizio, ha negato la natura di volume tecnico dell’opera per la sua entità, funzionalità e localizzazione, ha confermato la sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria e ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’usucapione. La società ha proposto appello; le amministrazioni non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo con cui l’appellante contesta il diniego della natura di volume tecnico del manufatto. Richiamata la giurisprudenza sul punto (tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 8835 del 2019, n. 7289 del 2019 e n. 6559 del 2025), i giudici valorizzano il connotato funzionale di tali volumi, serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali.

L’esame della documentazione fotografica in atti denota in modo inequivocabile tale connotato. Il manufatto, di ridotte dimensioni e destinato a ospitare i compressori del complesso produttivo, risponde a un’esigenza tecnica essenziale del capannone e non a un’autonoma utilizzazione edilizia.

Nello stesso senso depone la circostanza che il manufatto è già stato sanato, proprio in quanto volume tecnico, sotto il profilo paesaggistico con provvedimento del Parco regionale del 2019. La Corte ribadisce l’autonomia tra valutazione urbanistica e valutazione paesaggistica, ma precisa che tale autonomia non può spingersi fino a operare, pena una valutazione illogica ed irrazionale, una diversa qualificazione del medesimo manufatto.

Accolto il secondo motivo, resta assorbito ogni altro profilo. Ne consegue l’annullamento della sentenza gravata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento del provvedimento comunale. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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