Informativa antimafia illegittima senza riscontri di ingerenza parentale nell’impresa (TAR Calabria n. 1697 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Occorre che l’autorità prefettizia indichi, oltre al legame familiare, ulteriori elementi dai quali dedurre ragionevolmente possibili collegamenti tra i soggetti pregiudicati e l’impresa del congiunto. La misura presuppone un quadro indiziario complessivo, valutato non atomisticamente ma in chiave inferenziale, idoneo a soddisfare il canone prognostico del “più probabile che non” in ordine al pericolo di condizionamento mafioso. Il sindacato del giudice amministrativo investe la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo. L’illegittimità dell’interdittiva dispiega efficacia caducante sul provvedimento comunale di revoca della s.c.i.a. che su di essa si fonda in via vincolata.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale nel settore del commercio, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia e la determinazione con cui il Comune di Tropea ha revocato la s.c.i.a. in precedenza rilasciatale. L’interdittiva, emessa all’esito del contraddittorio procedimentale, si fondava sui legami parentali della titolare con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico.

La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, la violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e il difetto di motivazione, rappresentando di esercitare l’attività da oltre dieci anni, di essere incensurata e di non intrattenere rapporti economici con i congiunti. Il TAR ha accolto la domanda cautelare con ordinanza non impugnata e, all’esito dell’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione dei principi consolidati in materia, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 256 del 2017. L’informativa interdittiva è misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su elementi sintomatici e indiziari, espressione di ampia discrezionalità sindacabile sotto il profilo della logicità.

Sul piano del riparto probatorio, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 6105 del 2019: il giudice valuta la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico coerente con la natura preventiva della misura. Viene inoltre ribadito, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. III, n. 4295 del 2017, che il mero rapporto di parentela non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che il compendio posto a base dell’interdittiva è incentrato esclusivamente sui legami familiari della titolare con soggetti pluripregiudicati. Tali legami, tuttavia, non risultano supportati da concreti riscontri su tentativi di ingerenza nell’attività imprenditoriale. Il pericolo di permeabilità derivante dai rapporti con uno dei congiunti è eliso dalla circostanza che questi è collaboratore di giustizia e ha avviato un’attività in proprio. Quanto all’altro legame, mancano circostanze idonee a comprovare un rapporto in atto, uno stato di soggezione o forme di condizionamento gestionale.

Neppure l’adozione di una pregressa interdittiva nei confronti della società di un congiunto vale a inferire, in assenza di cointeressenze economiche, una permeabilità dell’impresa. Il Collegio conclude che gli elementi raccolti sono inidonei, sia in prospettiva atomistica sia in ottica complessiva, a integrare il canone del “più probabile che non” richiesto per concretizzare il pericolo di infiltrazione.

Accertata l’illegittimità dell’informativa interdittiva, il TAR ne trae l’efficacia caducante sulla revoca della s.c.i.a., provvedimento che trova nell’interdittiva il proprio presupposto unico e vincolante. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle censure residue; le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero dell’Interno e sono compensate verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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