Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1707 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e, in caso di mancata rifusione nel termine, il loro pagamento è affidato al commissario, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001, dettato per i decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1406/2019 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo di cui all’art. 1, commi 1 e 3, L. n. 210/1992 a decorrere dal 1° maggio 2014 e il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere l’indennità integrativa speciale, oltre rivalutazione e interessi legali dalla mora al saldo.

Notificata la pronuncia con formula esecutiva il 25 novembre 2020, il ricorrente ha atteso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. L’amministrazione è rimasta inerte, cosicché è stata proposta l’actio iudicati, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il giudicato sulla sentenza di condanna e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ne trae la fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ordina al Ministero di eseguire la pronuncia entro trenta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della decisione di ottemperanza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Direttore Generale delle Risorse Umane e del Bilancio del Ministero, affinché, su istanza di parte, provveda in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, rientrando per legge nella retribuzione dirigenziale.

Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio esclude iniquità o cause ostative e determina la somma nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che tale importo si aggiunga agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’ulteriore somma va corrisposta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero alla data di insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico dell’amministrazione resistente. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il commissario nominato. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, su ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio di ottemperanza, sul buon andamento dell’azione amministrativa e sul richiamo alla disciplina dell’espropriazione forzata, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente il soddisfacimento con il ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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