Autonomia dei piccoli comuni montani nella gestione del servizio idrico (Cons. Stato n. 163 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, rinvia all’art. 148, comma 5 del medesimo decreto nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, che richiede il gestione dell’intero servizio e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. Il requisito del consenso non può essere esteso retroattivamente né ritenuto formato per silentium, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso in materia di ambiente e salute pubblica. La deroga ha carattere tassativo e postula la sussistenza contestuale dei requisiti di qualità della gestione autonoma.
Il Fatto
Un comune montano abruzzese di ridotta dimensione demografica ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la delibera con cui l’ente regionale di governo d’ambito gli aveva negato il riconoscimento dei presupposti per proseguire in forma autonoma la gestione del servizio idrico, unitamente al parere ministeriale richiamato a sostegno del diniego.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, condannando il comune alle spese. Il comune ha quindi proposto appello, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e, in via subordinata, la formazione del consenso per silentium.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla qualificazione del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di rilevanza economica. Dal sistema emerge un principio di unicità della gestione, testualmente espresso nell’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006: la gestione accentrata costituisce la regola, quella autonoma l’eccezione.
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato respinge la tesi dell’appellante secondo cui il rinvio all’art. 148, comma 5 andrebbe riferito alla formulazione originaria. Il Collegio ritiene che il legislatore del 2014 abbia inteso richiamare il testo novellato nel 2008, che subordina la facoltatività dell’adesione alla gestione unica alla condizione della gestione dell’intero servizio e del previo consenso dell’Autorità d’ambito competente. Diversamente opinando, la modifica del 2008 non avrebbe avuto applicazione pratica. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 11359 del 2020.
Quanto alla sentenza della Corte cost. n. 65/2019, invocata dall’appellante, il Collegio ne esclude la dirimenza: la Consulta ha ritenuto che il requisito del consenso non possa estendersi retroattivamente alle gestioni pregresse, ma non ha legittimato la prosecuzione delle gestioni autonome prescindendo dalle modifiche normative sopravvenute. Il Collegio prende espressamente le distanze dal proprio precedente di Sez. IV n. 8971 del 2025, ribadendo l’orientamento conforme alla lettera e alla ratio delle norme.
Il consenso non può ritenersi formato per silentium. L’adesione alla gestione accentrata è obbligatoria e le deroghe sono tassative. L’inerzia dell’amministrazione non assume rilievo di silenzio significativo, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso in materia di ambiente e salute pubblica.
Infine, sui requisiti della lett. b), il Collegio conferma il diniego: le condizioni devono sussistere contestualmente e le deduzioni formali dell’appellante non superano i rilievi sostanziali dell’ente d’ambito su perdite idriche, autorizzazione allo scarico, controlli di qualità e ordinanze di non potabilità. La produzione documentale in appello resta priva di rilevanza dirimente. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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