Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e giurisdizione su atto successivo a sentenza (TAR Lazio n. 13449 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giurisdizione, sussiste quella del giudice amministrativo quando il provvedimento impugnato non concerna un atto di gestione del rapporto di lavoro, ma sia stato assunto dall’amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale. Nel merito, il ricorso avverso un provvedimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione abbia adottato un successivo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti oggetto di contestazione, non potendo l’eventuale annullamento dell’atto originario determinare la reviviscenza dell’assetto precedente, che resta comunque superato dal nuovo atto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva ottenuto dal Tribunale amministrativo il riconoscimento della validità dei propri titoli di studio universitari e post-universitari, con conseguente trascrizione nello stato matricolare, eseguita da un commissario ad acta nel 2013. A seguito dell’appello dell’amministrazione, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza pronunciarsi sul merito. In esecuzione di tale pronuncia, la Presidenza del Consiglio aveva annullato d’ufficio la trascrizione dei titoli in precedenza disposta, con il decreto impugnato in questo giudizio.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento, deducendo eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto annullare la trascrizione basandosi su una sentenza che si era limitata a statuire sulla giurisdizione. Nel corso del giudizio, il Tribunale ordinario ha accolto la sua domanda di equiparazione dei titoli alla laurea italiana e, successivamente, la Presidenza ha adottato un nuovo decreto, disponendo la trascrizione dell’equiparazione nello stato matricolare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che la controversia non verte su un atto di gestione del rapporto di lavoro, ma su un provvedimento assunto dall’amministrazione in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, connotato da atti di natura autoritativa. Ha quindi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
Nel merito, il collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento con cui aveva disposto la trascrizione nello stato matricolare dell’equiparazione del titolo accademico e del diploma di master alla laurea conseguita in Italia, in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario. Questa nuova determinazione è stata qualificata come un provvedimento modificativo e innovativo, idoneo a superare le precedenti statuizioni ed a soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente.
Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, anche in caso di accoglimento del ricorso e di annullamento del provvedimento originario, non si determinerebbe la reviviscenza della prima trascrizione, che risulterebbe comunque superata dal nuovo atto. Il Tribunale ha infine precisato che le eventuali censure relative al contenuto della nuova trascrizione non potevano essere esaminate in questa sede, ma avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della decisione in rito.
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Nota della Redazione
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