Opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivo di appalto pubblico spetta al giudice (TAR Sardegna n. 155 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la fase esecutiva del contratto di appalto pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla parità delle parti. Tale giurisdizione sussiste anche quando la prestazione sia stata resa in forza di ordinanza contingibile e urgente, che costituisce mero presupposto fattuale esterno al rapporto obbligatorio, senza implicare il sindacato sulla legittimità dell’attività provvedimentale. Il giudice amministrativo che, riassunta la causa per effetto di declinatoria del giudice ordinario, si ritenga a sua volta privo di giurisdizione, può sollevare conflitto negativo di giurisdizione solo se il processo sia stato tempestivamente riassunto dinanzi a sé mediante translatio iudicii; in difetto, deve limitarsi a statuire sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 9 c.p.a..
Il Fatto
Il Comune di Sinnai aveva aggiudicato alla società appaltatrice il servizio di igiene urbana, con contratto del 2006 e proroga fino al 30 aprile 2007. Durante l’esecuzione l’amministrazione contestò l’omessa prestazione di alcune attività di raccolta differenziata previste dal Capitolato speciale d’appalto e, operato un ricalcolo in contraddittorio, non corrispose una parte dei corrispettivi fatturati, per un residuo di euro 754.812,43. La società ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per tale somma; all’opposizione del Comune il giudice civile dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La società ripropose allora il ricorso innanzi al TAR Sardegna, che emise un nuovo decreto ingiuntivo. Il Comune propose opposizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. La società eccepì che, in caso di difetto di giurisdizione del TAR, andasse sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo già intervenuta la pronuncia negativa del giudice civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica le pretese creditorie in due gruppi: quelle relative alle prestazioni rese dal 1 gennaio 2006 al 30 aprile 2007, ricollegabili al contratto di appalto; quelle relative al periodo successivo, fondate sulle ordinanze sindacali con cui era stata disposta la prosecuzione del servizio.
Quanto al primo gruppo, il TAR ritiene che la lite attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e riguardi diritti soggettivi discendenti dal contratto stipulato, sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di affidamento dei contratti pubblici. Richiama in proposito Cassazione, Sezioni Unite, 10 gennaio 2019, n. 489, secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie sulla esecuzione del contratto, comprese quelle sulla risoluzione anticipata disposta per inadempimento dell’appaltatore.
Quanto al secondo gruppo, il Collegio condivide l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la domanda di pagamento dei corrispettivi per il servizio di igiene urbana rientra nella giurisdizione ordinaria anche se la prestazione è stata eseguita in forza di ordinanza contingibile e urgente, che rappresenta un presupposto fattuale esterno al rapporto obbligatorio, senza che ciò comporti il sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo (Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2020, n. 12483).
Accertato il difetto di giurisdizione, il TAR esamina l’eccezione della società sul conflitto negativo. Rileva che, secondo Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2022, n. 26988, il giudice amministrativo può sollevarlo solo se il processo sia stato tempestivamente riassunto dinanzi a sé dopo la declinatoria del giudice ordinario. Nel caso concreto manca proprio il presupposto della translatio iudicii: la società non ha riassunto il giudizio di opposizione, preferendo proporre un nuovo e autonomo ricorso per decreto ingiuntivo. Il conflitto è pertanto inammissibile.
Il Collegio dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale civile di Cagliari, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., assegnando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione, e compensa tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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