Accesso del dipendente di società pubblica alle progressioni di carriera dei colleghi (TAR Puglia n. 96 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una società controllata da una holding a capitale interamente pubblico, qualificabile come organismo di diritto pubblico in quanto concessionaria ex lege di un pubblico servizio, è legittimato ad esercitare il diritto di accesso ex lege n. 241/1990 nei confronti del proprio datore di lavoro con riferimento agli atti inerenti al rapporto di lavoro, ma limitatamente ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica. Tali settori includono le prove selettive per l’assunzione, le progressioni in carriera e i provvedimenti attinenti all’auto-organizzazione degli uffici, con esclusione della quotidiana gestione del rapporto. L’accessibilità dei documenti relativi alle progressioni di carriera non dipende dallo svolgimento di prove selettive di natura concorsuale, potendo essere predicata anche in relazione a promozioni mediante verifica tecnica delle caratteristiche del soggetto. La domanda di accesso non è meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo diretta al conseguimento di un autonomo bene della vita.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società del gruppo ferroviario pubblico, dopo aver promosso un giudizio di lavoro per il riconoscimento di una progressione di carriera, presentava un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei documenti relativi agli avanzamenti di carriera di alcuni colleghi. L’istanza riguardava bandi, avvisi, commissioni esaminatrici, verbali di selezione, disposizioni organizzative e attestati formativi dei dipendenti indicati nominativamente. La società resistente negava l’accesso per la ritenuta lesione della riservatezza dei terzi. Il ricorrente impugnava il diniego dinanzi al giudice amministrativo, proponendo successivamente motivi aggiunti avverso la decisione della Commissione per l’accesso che aveva dichiarato il proprio ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la disciplina dell’accesso si applica anche ai soggetti privati che svolgono compiti di interesse pubblico, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La società, in quanto concessionaria della gestione della rete ferroviaria nazionale, riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina della trasparenza.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che, sebbene il rapporto di lavoro sia strumentale all’attività di gestione del servizio, gli obblighi di trasparenza devono essere circoscritti ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica. Tali settori comprendono le prove selettive per l’assunzione, le progressioni in carriera e i provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici. La domanda del ricorrente, concernente atti relativi a promozioni di colleghi individuati nominativamente e in un arco temporale delimitato, rientra in tale ambito.
Il Collegio ha escluso che l’istanza avesse carattere generico o esplorativo, essendo limitata a un periodo circoscritto e a dipendenti specificamente indicati. Quanto alla riservatezza, il TAR ha evidenziato che, non venendo in rilievo dati sensibili, la società non poteva opporre un diniego assoluto, ma avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, dando comunicazione dell’istanza ai soggetti controinteressati. Il Tribunale ha, infine, chiarito che l’accesso ai documenti relativi alle progressioni non dipende dalla natura concorsuale delle selezioni, potendo essere riconosciuto anche in caso di promozioni disposte mediante verifica tecnica del soggetto, in quanto tali procedure presentano comunque un riflesso nella sfera del pubblico interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.