Informazione interdittiva antimafia annullata per difetto di motivazione e contraddittorietà (TAR Abruzzo n. 275 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia richiede un quadro indiziario attuale, concreto e unitariamente valutato. La mera enumerazione di reati spia risalenti nel tempo, in assenza di collegamento con la criminalità organizzata e di condanna del giudice penale, non è sufficiente. Il decesso dei soggetti ritenuti controindicati rende non attuale il rischio di condizionamento. L’Amministrazione ha un onere motivazionale aggiuntivo quando, a fronte di precedenti liberatorie rilasciate a società del medesimo gruppo, intenda mutare indirizzo: deve dare conto delle sopravvenienze. L’assenza di legami di parentela o frequentazione attuale con soggetti mafiosi impone una motivazione più compiuta sulla connessione degli elementi.
Il Fatto
La ricorrente è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di olio d’oliva. A seguito di una richiesta di agevolazione pubblica, il competente Ministero domandava l’informazione antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura disponeva un accesso ispettivo e avviava il procedimento ex art. 92, comma 2-bis, del medesimo decreto.
Esaurita l’istruttoria, con audizione della società e successive note delle Forze di Polizia, la Prefettura adottava il provvedimento interdittivo. La società impugnava l’atto e gli atti presupposti davanti al TAR Abruzzo, deducendo travisamento dei fatti, inintelligibilità e contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e, in subordine, inconsistenza della relazione istruttoria. Il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica, accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo e ne rileva la fondatezza. Quanto all’amministratore unico, osserva che non sussiste alcuna sentenza penale di condanna né legami di parentela o frequentazione con soggetti controindicati. Le segnalazioni richiamate nel provvedimento sono risalenti nel tempo e prive di esito processuale, salvo un procedimento conclusosi con assoluzione per fatti estranei all’ambito mafioso.
Il Tribunale sottolinea che la vicenda penale non contiene alcun riferimento alla criminalità organizzata. La mera afferenza a reati spia, con esito assolutorio, non costituisce indizio sufficiente se non assistita da ulteriori circostanze tratte dall’analisi della sentenza, qui pretermessa. Il provvedimento è dunque illegittimo per difetto di motivazione sul punto.
Rileva inoltre che la Sezione misure di prevenzione del Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione di misure personali, confermata in appello, escludendo riscontri oggettivi alle asserite vicinanze a clan. Quanto agli altri soggetti richiamati, il Collegio osserva che gli stessi erano deceduti da svariati anni prima dell’adozione del provvedimento: non è logico inferire un pericolo attuale di infiltrazione da figure scomparse, senza specifica motivazione sul loro perdurante ruolo.
Il Tribunale accoglie anche il secondo motivo: gli elementi risultano enumerati ma non collegati in un quadro unitario idoneo a rappresentare il rischio. In assenza di legami di parentela o frequentazione attuale con soggetti mafiosi, l’onere motivazionale si rafforza. È fondato altresì il terzo motivo, limitatamente alla contraddittorietà rispetto a precedenti liberatorie rilasciate a società del medesimo gruppo: l’Amministrazione non ha dato conto delle sopravvenienze che giustificassero il mutamento di indirizzo. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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