Responsabilità amministrativa da sinistro stradale: serve la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 210 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danni derivanti da sinistro stradale, la condanna del dipendente pubblico richiede la prova del dolo o della colpa grave, non potendosi fondare sulla mera inosservanza delle regole del codice della strada. In caso di scontro tra veicoli opera la presunzione di concorso paritario di colpa ex art. 2054 cod. civ., superabile solo da prova contraria. La valutazione della condotta deve pertanto confrontarsi con il comportamento dell’altro conducente e con le risultanze complessive dell’istruttoria. L’assenza di richiesta risarcitoria del terzo e la dinamica accertata possono confermare il concorso di colpa e escludere la gravità della condotta del convenuto.

Il Fatto

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana citava in giudizio un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, chiedendone la condanna al pagamento di 11.201,69 euro, oltre accessori, per il danno subito dall’Amministrazione in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 4 maggio 2021 a Palermo.

Secondo la contestazione, il convenuto, alla guida di un veicolo di servizio, durante la manovra di immissione nel flusso di circolazione da un’area di parcheggio, entrava in collisione con un motociclo che sopraggiungeva da dietro. La Sezione Motorizzazione della Questura riteneva il dipendente responsabile per non essersi assicurato di poter effettuare la manovra senza pericolo o intralcio. Il convenuto si costituiva contestando la ricostruzione e invocando l’assenza di colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie come scontro tra veicoli, richiamando la presunzione legale per cui, in tale ipotesi, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tale regola, desumibile dall’art. 2054 cod. civ., sposta l’onere probatorio e impedisce di ascrivere automaticamente l’intero evento alla condotta del convenuto.

Sul piano della responsabilità amministrativa, la Corte ribadisce che la condanna richiede la prova del dolo o della colpa grave, non essendo sufficiente la semplice violazione delle regole del codice della strada. Il giudice contabile non può quindi fondare l’addebito sulla sola inosservanza formale dell’art. 154 cod. strada, ma deve verificare la gravità della condotta e il suo atteggiamento rispetto alle comuni regole di diligenza.

La prima contestazione, la n. 1/61/17 del 13 ottobre 2022, aveva già concluso nel senso dell’assenza degli elementi del dolo e della colpa grave, non trasmettendo gli atti alla Procura. La seconda contestazione, la n. 1/76/21, non faceva alcun riferimento alla prima né indicava circostanze sopravvenute idonee a giustificare una diversa valutazione. Tale contraddittorietà interna indebolisce la pretesa dell’Amministrazione.

La Corte valorizza poi alcune risultanze documentali: il motociclista non aveva formalizzato alcuna richiesta di risarcimento, circostanza che lascia presumere il riconoscimento di un concorso di colpa; la nota del 2 febbraio 2023 del Dirigente del reparto scorte attestava la professionalità e la capacità operativa del dipendente; il veicolo presentava una profonda ammaccatura sulla fiancata sinistra, elemento compatibile con la tesi che il convenuto avesse già completato la manovra di immissione nella corsia di marcia.

Alla luce di tali osservazioni, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti soggettivi per la configurazione della responsabilità amministrativa e rigetta la domanda di condanna. La complessità e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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