Ingiunzione fiscale per monetizzazione parcheggi richiede credito certo liquido ed esigibile (TAR Sicilia n. 2544 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione fiscale prevista dall’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 è utilizzabile dalla pubblica amministrazione anche per crediti di diritto privato, in forza del potere di autoaccertamento. È tuttavia necessario che il credito posto a base dell’ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell’Amministrazione: la sussistenza del credito, la sua quantificazione e le condizioni di esigibilità devono derivare da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati. L’ente può esercitare un mero potere di accertamento di tali elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. È pertanto illegittima l’ingiunzione che ometta di indicare i criteri di determinazione della pretesa e faccia salvo un conguaglio futuro, difettando l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto. La monetizzazione della dotazione di parcheggio pertinenziale presuppone il previo accertamento dell’assenza o carenza della dotazione e dei presupposti applicativi della normativa urbanistica.

Il Fatto

La ricorrente esercita attività di commercio non alimentare in locali condotti sin dal 1992 in forza di autorizzazione rilasciata in tale anno. Nell’aprile 2007 entra in vigore il nuovo PRG del Comune, con le annesse Previsioni Urbanistiche del Sistema Commerciale, che impongono agli esercizi esistenti di dotarsi di parcheggio pertinenziale ovvero di monetizzarne la dotazione.

Il Comune, in forza del r.d. n. 639/1910, ingiunge alla ricorrente il pagamento di € 37.832,00 oltre sanzioni e interessi, facendo salvo un conguaglio da quantificare “in relazione alla cubatura dell’esercizio commerciale e alla sua ubicazione”. Il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 1510/22, declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La ricorrente riassume il giudizio davanti al TAR, deducendo la carenza dei presupposti dell’ingiunzione, il difetto di motivazione e, in via subordinata, l’illegittimità retroattiva delle norme urbanistiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del rimedio. Nell’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 3 del r.d. n. 639/1910 il giudizio verte sia sulla legittimità dell’atto amministrativo in sé, sia sull’accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla p.a.

La ricorrente articola due motivi afferenti alla regolarità formale del titolo, con riferimento al difetto di motivazione, e alla legittimità della pretesa sostanziale, giacché il credito vantato non è liquido e si fonda sul presupposto erroneo dell’obbligatoria monetizzazione degli spazi di parcheggio.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui lo speciale procedimento del r.d. n. 639/1910 è utilizzabile anche per le entrate di diritto privato, trovando fondamento nel potere di autoaccertamento dell’Amministrazione; è tuttavia necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, senza potere di determinazione unilaterale, dovendo la sussistenza del credito, la determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità derivare da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati (Cass. civ., sez. I, n. 16855/2004).

Tali caratteristiche non sono predicabili con riferimento all’ingiunzione impugnata. L’atto omette del tutto di indicare i parametri e i criteri di determinazione della pretesa e appare manifestamente perplesso nella parte in cui fa salvo il conguaglio da quantificare in relazione alla cubatura e all’ubicazione dell’esercizio. Emerge l’assoluta assenza di un accertamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Collegio esamina inoltre l’art. 31 delle NTA delle PUSC, che ammette la monetizzazione anche totale in caso di dimostrata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di parcheggio pertinenziale. L’an debeatur implica il previo accertamento: dell’assenza di un parcheggio pertinenziale in capo alla struttura; della carenza totale o parziale della dotazione, essendo ammessa la monetizzazione parziale; della sussistenza degli altri presupposti applicativi dell’art. 30 delle NTA, che circoscrive l’obbligo ai casi di nuova autorizzazione commerciale o di variazione di una autorizzazione esistente, con conseguente inapplicabilità alle licenze già rilasciate. Il ricorso è pertanto accolto, assorbiti gli ulteriori motivi, con annullamento dell’ingiunzione e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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