Giudizio tecnico della commissione e limiti del sindacato sul soccorso istruttorio (TAR Calabria n. 1418 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione sui punteggi e sui cronoprogrammi dei progetti ammessi costituisce espressione di apprezzamento tecnico insindacabile nel merito, salvo il limite dell’irragionevolezza ictu oculi o del travisamento dei fatti. Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6 L. n. 241/1990 può essere attivato per colmare carenze documentali non essenziali e non determina disparità di trattamento se la documentazione risulta già acquisita agli atti o è reperibile presso l’amministrazione procedente. Il concorrente che lamenti l’illegittima ammissione di altri partecipanti deve dedurre vizi riconducibili all’eccesso di potere e non chiedere al giudice una sostituzione del giudizio valutativo. La genericità dei criteri di un bando non inficia la procedura quando la lex specialis contiene una griglia di sotto-criteri con graduazione dei punteggi.
Il Fatto
La Fondazione ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Calabria per la selezione e il finanziamento di interventi di valorizzazione del sistema dei beni culturali, annualità 2019, azione 2 dedicata al rafforzamento del sistema museale. Il progetto proposto dalla Fondazione è risultato ammesso ma non finanziabile per esaurimento delle risorse, classificandosi alla posizione 17 nella graduatoria definitiva approvata con decreto n. 7215 del 10.07.2020.
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, quella provvisoria, i verbali della commissione e le schede di valutazione, chiedendo la condanna della Regione a escludere o rivalutare i concorrenti collocati in posizione utile, allo scorrimento della graduatoria e alla rivalutazione del proprio progetto. In subordine ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura. Con motivi aggiunti ha censurato l’ammissione di ulteriori concorrenti e l’uso distorto del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le censure sull’illegittima ammissione di alcuni partecipanti, fondate sull’asserita incompletezza delle domande e dei formulari. La verifica documentale smentisce la doglianza: le dichiarazioni di autenticità risultano presenti e i documenti di identità validi, con scadenze che il collegio puntualizza in dettaglio per ciascun ente. Le censure sul punto vengono quindi disattese per ragioni di fatto.
Quanto ai cronoprogrammi e alla loro valutazione, il Tribunale richiama il principio secondo cui il giudizio della commissione è espressione di apprezzamento tecnico e le doglianze della ricorrente si risolvono in un inammissibile sindacato sostitutivo. Il collegio cita la giurisprudenza amministrativa sul punto e rileva comunque che per i concorrenti contestati è presente una sufficiente descrizione degli eventi e della relativa durata.
Sul criterio del cofinanziamento, il Tribunale ricostruisce gli apprezzamenti operati dalla commissione per ciascun progetto, ritenendoli non ictu oculi difformi dalla lex specialis. La censura sulla proposta del Comune di Bianchi, relativa alla sagra di prodotti tipici, è ritenuta conforme al quadro dei criteri, inerente alla capacità dell’evento di creare coesione e identità territoriale. La contestazione comparativa esce dai limiti dell’eccesso di potere e non consente la rivalutazione invocata.
Il soccorso istruttorio viene ritenuto legittimamente utilizzato: la dichiarazione di disponibilità dello spazio è stata integrata per accertare la gestione del museo e la tardività della produzione non rileva perché il documento era già agli atti della Regione. Analogamente, per il Centro Studi Esperide e il Comune di Tortora, la documentazione mancante aveva già valenza di statuto o di regolamento, secondo le linee guida richiamate. Rispetto alla ricorrente, invece, le informazioni mancanti sugli sponsor erano nella sua sola disponibilità.
La domanda subordinata di annullamento dell’intera procedura viene respinta: la lex specialis contiene una griglia ricognitiva dei criteri con sotto-criteri e graduazioni di punteggio. I motivi aggiunti, infine, sono respinti perché la documentazione sul regime giuridico del complesso museale risulta allegata alla domanda e la censura sui punteggi è generica. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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