Affidamento diretto di servizi di ingegneria all’università e requisiti dell’oggetto sociale (TAR Sicilia n. 2336 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria il soggetto affidatario deve possedere i requisiti minimi di cui all’art. 37 dell’allegato II.12, Parte V, d.lgs. n. 36/2023, richiamati dall’art. 66, comma 1, lett. e), e comma 2, del medesimo codice. La previsione che ricomprende nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non è un adempimento formale: deve risultare in modo espresso e non implicito o ambiguo, perché consente alla stazione appaltante un primo controllo di serietà e affidabilità dell’operatore. Una clausola statutaria che si limiti a consentire contratti di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi non soddisfa il requisito. La previsione contenuta in un regolamento di ateneo, atto gerarchicamente subordinato e non integrabile nello statuto, non può supplire alla carenza dell’oggetto sociale. La stazione appaltante che ometta la verifica dei requisiti e non ne provi il possesso in giudizio non può opporsi alla censura del ricorrente.

Il Fatto

Un Comune siciliano affidava direttamente a un’università privata il servizio di progettazione esecutiva di un parco urbano, con due determinazioni successive, invocando l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. L’Ordine professionale degli architetti e una fondazione rappresentativa degli iscritti impugnavano gli atti davanti al TAR Sicilia, lamentando tra l’altro che l’ente affidatario non possedesse i requisiti per partecipare alle procedure di servizi di ingegneria e architettura.

Il Comune eccepiva in udienza la carenza di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti e replicava nel merito che lo statuto dell’università contemplava la possibilità di erogare servizi professionali a terzi. L’università si costituiva con memoria di mera forma, senza difendersi sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di rito richiamando la giurisprudenza amministrativa che riconosce la legittimazione della fondazione a tutelare le prerogative degli iscritti, quando i motivi tendano ad assicurare più ampie occasioni professionali e migliori condizioni di lavoro.

Sul merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 66, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 ammette gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale, ma il comma 2 impone il possesso dei requisiti dell’allegato II.12. L’art. 37 esige che l’oggetto sociale ricomprenda le prestazioni di architettura e ingegneria, che sia predisposto l’organigramma, che sia presente un direttore tecnico con i requisiti di legge e che a lui sia delegata l’approvazione degli elaborati.

Il Tribunale chiarisce la ratio della novità rispetto al sistema del d.lgs. n. 50/2016. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’11.06.2020 (C-219/19) l’elenco dei soggetti ammessi non è più tassativo e comprende anche gli enti senza scopo di lucro abilitati dal diritto nazionale. Il legislatore del 2023 ha però ristretto il perimetro attraverso il requisito dell’oggetto sociale, che non può essere implicito o ambiguo.

Applicando il criterio di stretta interpretazione, la clausola statutaria richiamata dal Comune si limita a consentire contratti di consulenza e servizio a terzi e non menziona i servizi di architettura e ingegneria. Nemmeno il regolamento di ateneo supplisce: una previsione siffatta avrebbe dovuto essere collocata nello statuto, non in un atto subordinato entrato in vigore prima del nuovo statuto.

Il Collegio rileva inoltre che le parti resistenti non provano il possesso dell’organigramma né la presenza del direttore tecnico, e che le determinazioni impugnate danno solo atto dei requisiti tecnico-professionali ed economici senza verificare l’ammissibilità dell’affidatario. Il primo motivo è quindi fondato sotto entrambi i profili; le ulteriori censure restano assorbite e gli atti vengono annullati, con condanna solidale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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