Impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione e legittimità della chiusura delle indagini (TAR Lombardia n. 2872 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica di siti contaminati, il provvedimento con cui l’autorità amministrativa dichiara conclusa l’istruttoria ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006, prendendo atto dell’impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione, è legittimo quando le valutazioni tecniche sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche. Il criterio del “più probabile che non”, applicabile in tema di responsabilità ambientale, presuppone elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il principio “chi inquina paga” non può trovare applicazione in assenza di un accertato nesso causale tra la condotta e l’evento di contaminazione.
Il Fatto
Il Condominio di via Schiaffino e alcuni condomini impugnavano il decreto con cui la Città Metropolitana di Milano aveva concluso le indagini ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006, dichiarando l’impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione delle acque di falda. L’area, un tempo sede di uno stabilimento industriale, risultava contaminata e i ricorrenti, proprietari non responsabili, avevano eseguito gli interventi di bonifica. Nel corso del monitoraggio erano emersi nuovi superamenti delle soglie di contaminazione.
Il Condominio indicava nella pregressa attività industriale l’origine della contaminazione e deduceva l’illegittimità della chiusura dell’istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto individuare in tale soggetto il responsabile. Contro il decreto e la nota ARPA proponeva ricorso, con tre motivi: violazione degli artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006; carenza di istruttoria; illegittima applicazione della disciplina sulla contaminazione diffusa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso le mosse dalla discrezionalità tecnica che caratterizza l’azione amministrativa nei procedimenti in materia di inquinamento ambientale, sottolineando come essa sia sindacabile solo in caso di risultati abnormi o manifestamente illogici. Nel caso di specie, il decreto impugnato ricostruiva l’evoluzione storica del sito e dava conto delle incertezze circa l’origine della contaminazione: disomogeneità delle campagne di campionamento, variabilità spazio-temporale dei contaminanti, disparità tra i laboratori di parte e ARPA, presenza di una contaminazione di fondo della falda per i solventi clorurati.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che la mera compatibilità di alcune sostanze con il ciclo produttivo svolto storicamente sul sito non sia sufficiente ad affermare il nesso causale. Pur richiamando il criterio del “più probabile che non”, la giurisprudenza richiede indizi gravi, precisi e concordanti, assenti nella fattispecie. Le amministrazioni avevano escluso conclusioni univoche sulla riconducibilità dei superamenti all’industria, sicché la decisione non appariva né illogica né contraddittoria.
Sul secondo motivo, il TAR ha rilevato che l’amministrazione aveva acquisito un quadro istruttorio ampio e articolato e che i suggerimenti di approfondimenti da parte di ARPA attestavano solo l’inidoneità degli elementi a fondare un addebito, non l’incompletezza dell’istruttoria. L’obbligo di non aggravare il procedimento, ex art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, legittima la scelta di chiudere le indagini in assenza di una certezza assoluta.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso che il provvedimento imponga al Condominio obblighi di bonifica. Il richiamo al meccanismo degli artt. 245, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006 è meramente ricognitivo del regime legale: in caso di mancata individuazione del responsabile, l’amministrazione interviene d’ufficio, con rivalsa sul proprietario incolpevole nei limiti del valore di mercato. L’art. 239 d.lgs. n. 152/2006 non trova applicazione automatica per ogni sostanza, essendo stata accertata la contaminazione diffusa solo per i composti organoalogenati. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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