Accesso del coerede con beneficio di inventario alla situazione debitoria sociale (TAR Lazio n. 7166 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede con beneficio di inventario è legittimato a richiedere l’accesso documentale alla situazione debitoria tributaria della società di cui il de cuius era socio, quando la conoscenza della documentazione sia preordinata alla ricostruzione del valore della quota sociale e, quindi, dell’asse ereditario, anche in funzione della redazione dell’inventario. Il silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria su tale istanza integra un silenzio diniego illegittimo, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. L’ordine di esibizione è emesso ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi con beneficio di inventario di un socio accomandante di una società in accomandita semplice, deceduto, chiedevano all’Agenzia delle Entrate l’accesso alla documentazione relativa alla situazione debitoria tributaria della società, ivi compresi il certificato unico dei debiti tributari e la copia degli atti impositivi che avevano generato i debiti pendenti. L’amministrazione non riscontrava l’istanza, limitandosi a comunicare la trasmissione per competenza di un sollecito all’ufficio territorialmente interessato. Avverso il silenzio serbato, le ricorrenti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, valorizzando la finalità dell’istanza di accesso: la documentazione richiesta era infatti preordinata alla ricostruzione del valore della quota del de cuius e, di conseguenza, dell’asse ereditario, anche nella prospettiva della redazione dell’inventario imposta dall’art. 484 c.c.
La legittimazione all’accesso è stata riconosciuta in capo agli eredi, in quanto la conoscenza della situazione debitoria della società partecipata dal dante causa costituisce presupposto indispensabile per la corretta determinazione dell’attivo e del passivo ereditario. L’interesse all’accesso è stato quindi ricondotto alla necessità di tutela della posizione giuridica degli eredi, che devono poter valutare la consistenza della partecipazione sociale ai fini della gestione della successione.
Quanto alla condotta dell’Amministrazione, il Collegio ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi formalmente, non aveva allegato deduzioni idonee a contrastare le prospettazioni delle ricorrenti, né aveva dimostrato l’esistenza di esigenze di riservatezza che imponessero il diniego dell’accesso. La mancata risposta all’istanza ha integrato, pertanto, un silenzio diniego illegittimo.
Il Tribunale ha, quindi, annullato il silenzio diniego formatosi sull’istanza e ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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