Divieto di detenzione armi per poligono di tiro rudimentale su terreno agricolo (TAR Lombardia n. 553 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un poligono di tiro rudimentale su un terreno agricolo integra un elemento di fatto che legittima, in sede di delibazione cautelare, la valutazione di inaffidabilità del soggetto al possesso delle armi. Nell’ambito del bilanciamento degli interessi, la tutela della sicurezza pubblica e dell’ordinata convivenza prevale rispetto all’esigenza del privato di continuare a svolgere l’attività di caccia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di caccia, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Varese aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi. Il provvedimento prefettizio traeva origine dalla condotta del ricorrente, consistita nell’aver realizzato un poligono di tiro rudimentale su di un terreno agricolo situato a breve distanza dal territorio comunale di riferimento.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la lesione del proprio interesse a continuare a svolgere l’attività venatoria. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Varese, resistendo all’istanza incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in sede di esame della domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non appaia prima facie fondato.
La delibazione preliminare propria della fase cautelare ha portato il Collegio a considerare ragionevole la valutazione di inaffidabilità del ricorrente al possesso delle armi, così come operata dall’autorità prefettizia. Tale giudizio risulta tenuto conto della specifica condotta ascritta al soggetto, ovvero la realizzazione di un poligono di tiro rudimentale in area agricola.
Il Collegio ha quindi proceduto al contemperamento degli interessi in gioco, affermando la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica e all’ordinata convivenza rispetto all’esigenza del ricorrente di continuare a svolgere l’attività di caccia. La scelta del legislatore in materia di armi attribuisce, infatti, priorità alle esigenze di prevenzione e tutela collettiva.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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