Inidoneità al servizio di istituto e verificazione tecnica nel sindacato sull’idoneità psico-fisica (Cons. Stato n. 4372 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, il cui sindacato giurisdizionale impone al giudice amministrativo di verificare l’attendibilità scientifica delle valutazioni mediche poste a fondamento dell’atto. A tal fine il giudice può disporre la verificazione, che assicura un pieno controllo tecnico e supera le censure di violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del principio di parità delle armi. La valutazione di inidoneità, fondata su accertamenti medico-legali autonomi, resta distinta dall’accertamento dei fatti che hanno avviato il procedimento, cosicché la sopravvenuta assoluzione penale per quei fatti non ne inficia la legittimità. Non sussiste alcuna causa di incompatibilità dei componenti della commissione medica che si siano già espressi sulla inidoneità temporanea, poiché la rivalutazione successiva ha ad oggetto una situazione mutata nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato dichiarato dalla Commissione medica interforze di seconda istanza permanentemente non idoneo al servizio di istituto, con possibilità di transito nei ruoli civili. Il procedimento era stato avviato a seguito di alcuni comportamenti sospetti del dipendente, che avevano indotto l’amministrazione ad accertarne l’idoneità psico-fisica.
L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’incompetenza della commissione, la violazione del giusto procedimento e l’illogicità della valutazione, chiedendo anche il risarcimento del danno. Con sentenza n. 2622/2022 il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, censurando in particolare il difetto di un sindacato pieno ed effettivo sull’atto e invocando la full jurisdiction ex art. 6 Cedu.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi di appello, strettamente connessi, e li ha ritenuti infondati. Il Collegio ha anzitutto ricostruito il lungo iter amministrativo, nel corso del quale l’interessato era stato sottoposto a numerose visite specialistiche, alcune delle quali avevano espresso diagnosi di un quadro clinico patologico, confermate dal Policlinico militare e dal collegio medico della Questura.
A fronte della documentazione medica di parte che attestava l’assenza della patologia, il Collegio, per assicurare un pieno sindacato sull’attendibilità tecnica della valutazione, ha disposto una verificazione a cura del Collegio medico legale della difesa. L’organo verificatore, all’esito di nuovi accertamenti e test, ha confermato la diagnosi posta dall’amministrazione a fondamento dell’inidoneità, giudicandola attendibile secondo i criteri diagnostici della prevalente letteratura scientifica.
Su questa base il Collegio ha ritenuto la valutazione di inidoneità pienamente attendibile, essendo emersi tratti di personalità non fisiologici che, pur non impedendo l’attività nei ruoli civili, rendono il dipendente non idoneo al servizio d’istituto, che richiede una particolare e qualificata idoneità psico-fisica. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. II, 24 gennaio 2023, n. 775. La verificazione, ha precisato il Collegio, supera anche le censure relative alla parità delle armi e alla tutela giurisdizionale effettiva.
Quanto alla sopravvenuta sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, il Consiglio ha escluso che essa possa incidere sulla legittimità dell’atto: la valutazione di inidoneità si fonda sugli accertamenti tecnici medici, confermati in giudizio, ed è del tutto autonoma rispetto all’accertamento dei fatti sospetti che avevano giustificato l’avvio del procedimento.
Infine, sulla dedotta incompetenza e incompatibilità dei componenti delle commissioni, il Collegio ha condiviso la soluzione del TAR: la rivalutazione è stata correttamente effettuata prima dalla commissione di prima istanza e poi da quella di seconda istanza, assicurando il doppio grado di valutazione; l’incompatibilità non è prevista da alcuna disposizione e, comunque, la nuova valutazione ha ad oggetto una situazione mutata, escludendosi l’identità dell’oggetto. La reiezione dell’annullamento comporta quella della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, salvo quelle di verificazione poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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