Revoca nulla osta per carenza abilitazione presentatore e buona fede impresa (TAR Toscana n. 1711 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato fondata sulla ritenuta carenza di abilitazione del soggetto che ha inviato le domande avvalendosi delle credenziali di un’associazione di categoria, quando l’impresa richiedente abbia confidato in buona fede nella legittimazione del presentatore e l’associazione stessa fosse ignara dell’uso abusivo delle credenziali, essendo priva di strumenti di verifica dell’operato dei propri utenti. La motivazione postuma addotta dall’Amministrazione in sede giudiziale è inammissibile e non può integrare gli atti impugnati. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. 73/2022, la revoca del nulla osta presuppone l’accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 D. Lgs. 286/1998, tra i quali non rientra la natura associativa della quota conseguita dall’imprenditore.

Il Fatto

Una società attiva nei settori delle pulizie e agricolo presenta, tramite un soggetto che opera con le credenziali di accesso di una confederazione di categoria, trentasette domande di nulla osta al lavoro subordinato per altrettanti cittadini extracomunitari. Le istanze sono corredate dall’asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022 resa da una professionista abilitata.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia i nulla osta con la procedura semplificata, ma avvia poi il procedimento di revoca, contestando che le domande siano state inserite da un utente non abilitato dalla confederazione e che manchi la documentazione integrativa. Non essendo pervenuto alcun riscontro, l’Amministrazione revoca tutti i nulla osta con provvedimenti del 24 dicembre 2024. La società impugna gli atti davanti al TAR, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i tre argomenti posti a base della revoca. Quanto alla carenza di abilitazione del presentatore, la ricorrente si era affidata a un soggetto che operava attraverso le credenziali della confederazione e riteneva perciò di aver presentato l’istanza tramite l’ente collettivo. Tale convincimento è connotato da buona fede: l’impresa non era a conoscenza di quanto intercorso nei rapporti interni tra la confederazione e il presentatore, come ricostruito in altra pronuncia dello stesso Tribunale (TAR Toscana, Firenze, II, 30 luglio 2025 n. 1430).

Da quella ricostruzione emerge che la confederazione era a sua volta inconsapevole dell’abusivo utilizzo delle credenziali e priva di idonei strumenti di controllo sull’operato dell’utente. La società non aveva alcuno strumento per contestare o anche solo dubitare della legittimazione affermata dal presentatore, con conseguente piena correttezza della sua condotta.

Sul secondo profilo, le istanze erano comunque corredate dell’asseverazione richiesta per le domande proposte dagli imprenditori individuali. Le censure sulla formulazione dell’asseverazione compaiono per la prima volta nella relazione depositata dall’Amministrazione nel corso del giudizio e costituiscono integrazioni postume della motivazione, inammissibili secondo consolidata giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, V, 7 novembre 2024 n. 19728): la motivazione ex art. 3 L. 241/1990 è presidio di legalità sostanziale e non può essere sostituita in sede processuale.

Il terzo argomento, relativo all’utilizzo di una quota riservata alle associazioni di categoria, è infine inidoneo. L’art. 42, comma 2, D.L. 73/2022 consente la revoca del nulla osta solo in caso di accertamento degli elementi ostativi degli artt. 22 e 24 D. Lgs. 286/1998, tra i quali non figura la natura associativa della quota conseguita.

Tutti i motivi di revoca risultano pertanto insussistenti o inidonei, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della vicenda relativa al soggetto incaricato della presentazione delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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